Cassazione Civile, Sentenza n. 29318/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Padula ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 38082/21 della Corte di Cassazione (che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1743/18 della Corte d’appello di Salerno). Ha dedotto quattro motivi di revocazione fondati sull'esistenza di errori di fatto emergenti dagli atti: in sostanza sostiene che la Corte di Cassazione non avrebbe considerato correttamente il contenuto della sua domanda originaria e non avrebbe valutato la documentazione e i capitoli di prova (in particolare la prova testimoniale) che dimostravano la consegna e l'immissione in ciclo produttivo dei macchinari oggetto del finanziamento; contesta altresì che la Corte abbia erratamente ritenuto rinunciate per abbandono le istanze istruttorie ripetutamente dedotte in appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibili i vari motivi: per il primo motivo ha osservato che la censura attiene a valutazione del contenuto degli atti (errore di giudizio) e non a un errore di fatto revocabile; inoltre ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.), per cui la mancata riproduzione specifica della pretesa rende il motivo inammissibile. I motivi relativi alla mancata considerazione dei capitoli di prova e del rigetto delle istanze istruttorie sono stati comunque ritenuti non decisivi, perché la decisione impugnata poggiava anche su altre ragioni che avrebbero comunque portato allo stesso esito (esistenza del “minimo costituzionale” della motivazione e mancanza di prova dell'inserimento dei macchinari nel ciclo produttivo). Le spese sono poste a carico del ricorrente, liquidate in complessivi € 5.800,00, e il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
Fondamento della revocazione per errore di fatto; la Corte ha ricordato che la revocazione ammette solo errori di fatto e non valutazioni errate degli atti che configurano errore di giudizio
art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c.
Richiamato come norma che disciplina i motivi di revocazione, confermando la stretta natura del rimedio per errori di fatto riconoscibili dagli atti
art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.
Principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha sottolineato che il ricorso deve riportare in maniera autonoma e chiara il contenuto della pretesa iniziale e i documenti essenziali; la mancata riproduzione integra causa di inammissibilità
Riferito rispetto alla correttezza dell'esposizione delle conclusioni e delle domande: la Corte ha ritenuto che la censura vertesse su valutazioni processuali più che su fatti obiettivi
Rilevante ai fini dell'oggetto della domanda e delle conclusioni; la Corte ha evidenziato l'importanza di una chiara indicazione della pretesa oggi contestata
art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati nelle censure relative all'appiattimento della motivazione di appello su quella di primo grado; la Corte ha ritenuto tali questioni come valutazioni di merito non idonee alla revocazione per errore di fatto
Norme attinenti all'ammissione e alla valutazione della prova e alle istanze istruttorie; la Corte ha ritenuto che l'asserita omissione non fosse decisiva e che la censura non superasse il limite dell'errore di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha indicato l'esistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente
Cass. Sez. 6-Lav., ord. 27 aprile 2018, n. 10184
Giurisprudenza richiamata per affermare che la valutazione, anche se errata, del contenuto degli atti di parte configura errore di giudizio e non errore di fatto revocabile
Cass. Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2022, n. 29750
Conferma il principio secondo cui è inammissibile la revocazione che censuri l'interpretazione dell'obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
Richiamata in relazione all'onere di versamento del contributo unificato e alla relativa disciplina
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è un rimedio molto ristretto: ammette soltanto errori di fatto emergenti dagli atti e non la semplice diversa valutazione o interpretazione degli stessi (errore di giudizio).
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6): bisogna riprodurre chiaramente nel motivo il contenuto della pretesa iniziale e gli atti fondamentali; la mancata autosufficienza comporta l'inammissibilità.
- Le doglianze attinenti alla mancata ammissione o valutazione di prove (capitoli di prova, istanze istruttorie) possono risultare irrilevanti se la decisione impugnata poggia anche su ragioni alternative non toccate dalla censura; occorre dimostrare che l'errore fosse decisivo per l'esito.
- Non è sufficiente trascrivere in maniera frammentaria o generica documenti o atti nei motivi: è necessario richiamare specificamente i capitoli di prova e i contenuti essenziali degli atti che si ritengono non considerati in motivazione.
- Chi propone revocazione deve valutare il rischio di soccombenza e delle spese e dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto; motivazioni procedurali o di merito difficilmente giustificano la revocazione se non emergono errori di fatto chiari e decisivi.
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