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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20513/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura sull'inammissibilità dell'intervento volontario in appello svolto dal ricorrente (ex art. 105 e 344 c.p.c.), con la tesi che egli sarebbe successore a titolo particolare titolare di un diritto autonomo (donazione 1996) non coinvolto nella controversia sulle distanze; (2) doglianza sull'inopponibilità della sentenza di primo grado nei suoi confronti per mancata trascrizione della domanda attorea ex art. 2653 c.c., essendo egli terzo acquirente con atto trascritto; (3) doglianza sulla valutazione dell'usucapione: il ricorrente sostiene di aver posseduto sotto titolo dal 1996 e che si è già perfezionata l'usucapione decennale (o comunque sarebbe maturata), mentre la Corte territoriale avrebbe erroneamente calcolato il dies ad quem e applicato un termine ventennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: il ricorrente è intervenuto in appello in qualità di erede (successore universale) della convenuta deceduta ed è stato dichiarato contumace in tale qualità, quindi è subentrato nella posizione processuale della dante causa ai sensi dell'art. 110 c.p.c. e soggetto all'efficacia della sentenza; ciò preclude la sua qualificazione come "terzo" legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e rende inammissibile il suo intervento volontario in appello come terzo o come successore a titolo particolare. Per questa ragione sono infondate anche le censure relative alla trascrizione della donazione e all'usucapione: il giudicato sulla sua qualità di successore universale esclude che possa opporre un diritto autonomo derivante da donazione trascritta intervenuta nel corso del giudizio. La Corte ha altresì affermato che l'usucapione non è invocabile da chi rivendica la proprietà in base a un titolo derivativo la cui validità non è contestata. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità (determinazione dettagliata nella sentenza) e richiamo alla possibile applicazione dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La Corte richiama il principio che, in caso di successione a titolo particolare nel corso del processo, il processo prosegue tra le parti originarie; inoltre distingue la posizione del successore a titolo particolare da quella del successore universale, richiamando la disciplina dell'art. 111 nella valutazione dell'intervento e della titolarità del diritto in controversia.

  • art. 344 c.p.c.

    Regola l'intervento in appello: la Corte ha ritenuto che l'intervento in appello richieda la titolarità di un diritto autonomo ai sensi dell'art. 344, e ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario del ricorrente per difetto di questo requisito nella qualificazione che egli prospettava.

  • art. 105 c.p.c.

    Norma sull'intervento volontario in primo grado e in appello; la Corte ricorda che il successore a titolo particolare è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 quando interviene, e sottolinea che nel caso concreto il ricorrente è invece subentrato quale successore universale (art. 110 c.p.c.), per cui la richiamata disciplina non è applicabile per sottrarlo agli effetti del giudicato.

  • art. 404 c.p.c.

    Regola l'opposizione di terzo; la Corte afferma che il ricorrente non poteva invocare tale rimedio poiché non era un terzo rispetto al processo (era subentrato come erede e parte), e quindi l'opposizione di terzo era inidonea.

  • art. 110 c.p.c.

    Norma sulla successione nel processo: la Corte ha ritenuto che, essendo stato evocato e dichiarato contumace in qualità di erede, il ricorrente è subentrato nella posizione processuale della dante causa e pertanto soggetto all'efficacia diretta della sentenza.

  • art. 2653 c.c.

    Riguarda la trascrizione degli atti; il ricorrente deduceva l'inopponibilità della sentenza per mancata trascrizione della domanda, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo alla luce del giudicato sulla sua qualità di successore universale che lo rende parte e vincolato dalla sentenza.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamata nel contesto delle regole sull'usucapione come riferimento generale ai presupposti del possesso continuato, ma la Corte nega l'invocabilità dell'usucapione quando si agisce sulla base di un titolo derivativo la cui validità non è messa in discussione.

  • art. 1159 c.c.

    Tratta i termini dell'usucapione (decennale o ventennale a seconda dei casi); la Corte respinge la censura sul termine invocato dal ricorrente, osservando che la pretesa usucapione non può prevalere quando il medesimo soggetto rivendica la proprietà in base a titolo derivativo non contestato e, inoltre, chiarendo il corretto dies ad quem alla luce della sua partecipazione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale che prevede l'eventuale versamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato; la Corte richiama la sua applicazione se dovuto dal ricorrente.

  • Cass. 18767/2017 (giurisprudenza)

    Citata come precedente che riconosce il potere del successore a titolo particolare di intervenire e, se ciò avviene, di assumere la posizione processuale del dante causa; la Corte distingue il caso di specie da tale precedente perché qui si è formato il giudicato sulla qualifica di successore universale.

  • Cass. 18242/2024 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio secondo cui l'usucapione non è invocabile da chi sostiene la propria titolarità sulla base di un titolo derivativo la cui validità non è contestata.

Massime di principio

  • Se si viene coinvolti in un processo come erede (successore universale) e si è dichiarati contumaci, si subentra nella posizione processuale della dante causa (art. 110 c.p.c.) e si è vincolati dall'efficacia della sentenza: non si è più "terzi" rispetto al processo.
  • Il successore a titolo particolare e il successore universale assumono posizioni diverse: il primo, se interviene correttamente, può essere trattato secondo art. 111 c.p.c.; il secondo subentra come parte e non può poi reclamare la qualità di terzo per sottrarsi agli effetti del giudicato.
  • Per contestare l'opponibilità di una sentenza nei confronti di un acquisto trascritto è cruciale la qualifica soggettiva dell'acquirente rispetto al processo (terzo vs erede); la sola trascrizione del titolo non basta se il soggetto è già subentrato nella posizione processuale della parte originaria.
  • L'intervento in appello deve seguire la disciplina prevista: non tutte le forme di intervento (art. 105, art. 344 c.p.c.) sono equivalenti o applicabili in ogni ipotesi; è fondamentale qualificare correttamente la propria posizione (terzo, successore a titolo particolare, erede) e scegliere lo strumento processuale adeguato.
  • L'usucapione non è uno strumento idoneo a prevalere quando chi la invoca si fonda su un titolo derivativo la cui validità non è messa in discussione: in tali casi il giudice può ritenere preclusa l'azione usucapiente.

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