Ordinanza n. 652/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento finalizzata alla presentazione della domanda per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, nonché la conclusione del relativo procedimento. In sede cautelare ha domandato una misura propulsiva ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Nel corso del giudizio è emerso che la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare perché, essendo stato fissato dalla sede diplomatica l’appuntamento richiesto, è venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia cautelare propulsiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non è stato particolarmente esteso e l’amministrazione si è adoperata per soddisfare la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli. La pronuncia non definisce nel merito l’eventuale illegittimità del silenzio né l’esito della domanda di visto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata, ma la misura cautelare propulsiva è stata respinta perché, dopo la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica, è venuto meno l’interesse attuale alla pronuncia.
Massime di principio
- La fissazione, nel corso del giudizio cautelare, dell’appuntamento richiesto presso una sede diplomatica per l’avvio o la prosecuzione della pratica di visto fa venir meno l’interesse attuale alla concessione di una misura cautelare propulsiva diretta a ottenere quell’appuntamento.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando l’amministrazione soddisfa la richiesta in tempi ragionevoli e il ricorso è stato notificato dopo un intervallo temporale non particolarmente esteso dalla presentazione dell’istanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →