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Ordinanza

Ordinanza n. 652/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;

Giustizia amministrativa202513506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento finalizzata alla presentazione della domanda per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, nonché la conclusione del relativo procedimento. In sede cautelare ha domandato una misura propulsiva ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Nel corso del giudizio è emerso che la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento richiesto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare perché, essendo stato fissato dalla sede diplomatica l’appuntamento richiesto, è venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia cautelare propulsiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non è stato particolarmente esteso e l’amministrazione si è adoperata per soddisfare la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli. La pronuncia non definisce nel merito l’eventuale illegittimità del silenzio né l’esito della domanda di visto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata, ma la misura cautelare propulsiva è stata respinta perché, dopo la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica, è venuto meno l’interesse attuale alla pronuncia.

Massime di principio

  • La fissazione, nel corso del giudizio cautelare, dell’appuntamento richiesto presso una sede diplomatica per l’avvio o la prosecuzione della pratica di visto fa venir meno l’interesse attuale alla concessione di una misura cautelare propulsiva diretta a ottenere quell’appuntamento.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando l’amministrazione soddisfa la richiesta in tempi ragionevoli e il ricorso è stato notificato dopo un intervallo temporale non particolarmente esteso dalla presentazione dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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