Cassazione Penale, Sentenza n. 44720/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi proposti dal Pubblico Ministero (con critica generica della valutazione probatoria del Tribunale) e dalla difesa di Pietro Campo (cinque motivi principali): 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 628 e 416-bis.1 cp per presunta errata interpretazione di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori; 2) contestazione della sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di estorsione e della aggravante speciale (assenza di costrizione e di qualità di persone offese); 3) mancata prova della partecipazione contemporanea delle più persone riunite e contestazione della compatibilità tra aggravante art.628 comma 3 n.3 e art.416-bis.1 in ipotesi di "minaccia silente"; 4) assenza di requisito della concorrenza per la configurazione dell'art. 513-bis (manca rapporto concorrenziale tra allevatori e proprietari terrieri); 5) eccesso nella misura cautelare (scelta della misura massima nonostante età avanzata dell'imputato). Inoltre, con memoria PEC la difesa ha sollevato errata valutazione circa la rilevanza di riferimenti a soggetti mafiosi nel capo di imputazione relativo a un cogindagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero per motivazione generica non consentita in cassazione. Quanto al ricorso di Campo, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e il terzo (questione sollevata per la prima volta), ma ha accolto i motivi quarto e quinto nella parte in cui riguardano la configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis e la conseguente adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare. L'ordinanza impugnata è stata annullata in relazione al capo 5 dell'imputazione provvisoria e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen., per nuovo giudizio anche in ordine alla misura cautelare; il resto dell'ordinanza è stato confermato e i ricorsi residui dichiarati inammissibili o respinti.
Norme richiamate
art. 610 cod. proc. pen.
Regolamenta la trattazione del ricorso in camera di consiglio; richiamato per giustificare la mancata presenza delle parti e la trattazione senza discussione orale.
art. 611 cod. proc. pen.
Prevede modalità procedurali per la trattazione in camera di consiglio e termini per la richiesta di discussione orale; richiamato insieme all'art. 610 per procedere senza le parti.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per finalità di agevolare la consorteria mafiosa; la Corte ha esaminato la sua applicazione in relazione alle modalità 'mafiose' ma non ha annullato la decisione del Tribunale su tutti i capi, limitandosi a sottolineare limiti argomentativi su altri profili.
art. 628 cod. pen.
Norma sull'estorsione; oggetto di contestazione sulla sussistenza dell'elemento costrittivo e sulla sussunzione fattuale della condotta nella fattispecie astratta.
art. 513-bis cod. pen.
Reato che richiede l'esistenza di un rapporto di concorrenza nel mercato e atti di concorrenza con violenza o minaccia; la cassazione ha ritenuto che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sussistenza del requisito del mercato comune tra gli operatori coinvolti, giustificando l'annullamento e il rinvio.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha ricordato i limiti della cognizione di legittimità e la necessità di formulare motivi puntuali e non una generale rivalutazione del fatto.
art. 609 cod. proc. pen.
Opera insieme all'art. 606 per escludere la deduzione in cassazione di questioni non sollevate nei gradi precedenti; la Corte ha utilizzato la regola per dichiarare inammissibile il motivo proposto per la prima volta in cassazione.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento di misura cautelare; usato per disporre il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame anche sulla misura.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U n. 13178/2019 Guadagni; Sez. 1 n. 39836/2023 e altre)
Richiamate per i principi su quando sussiste l'art. 513-bis (necessità di mercato comune e atti di concorrenza) e per limiti alla congiunta contestazione di determinate aggravanti; la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame alla luce di tali principi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a una generale rivalutazione del materiale probatorio: bisogna indicare specifici vizi di legge o motivazione (art. 606 c.p.p.) e enunciare puntualmente i passaggi del provvedimento impugnato presuntivamente viziosi.
- Questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da sollevare anteriormente (art. 606 comma 3 e art. 609 c.p.p.).
- Per la configurazione dell'art. 513-bis è necessario dimostrare l'esistenza di un mercato comune e atti di concorrenza posti in essere nell'esercizio di attività produttive o commerciali; la semplice lesione occasionale di interessi di un terzo non equivale automaticamente a concorrenza tra soggetti diversi di fatto operanti in mercati diversi.
- La valutazione della sussistenza del fatto storico e del peso delle prove è rimessa al giudice di merito; la cassazione interviene solo per errori di diritto o vizi manifesti della motivazione (assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
- Se, a seguito dell'annullamento di una parte dell'imputazione, muta la gravità dei capi residui, il giudice deve riesaminare anche l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare.
- Nella redazione dei motivi di ricorso è fondamentale la precisione: motivi generici sulla presunta errata valutazione delle prove rischiano l'inammissibilità.
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