Sentenza n. 5730/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 3277/2025 del 29 aprile 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione del buono elettronico carta del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, assumendo che la sentenza n. 3277/2025 del 29 aprile 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita. Ha chiesto di ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'adempimento entro un termine, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituitosi, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione, a cura della difesa ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato l'Amministrazione a una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto somme di denaro la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza; è ritenuta non manifestamente iniqua se commisurata agli interessi legali. Il TAR ha quindi applicato una penalità pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione
Il TAR individua, in base all'art. 6 del D.M. n. 6/2025, il Responsabile della DGOSV quale commissario ad acta, consentendogli di delegare un funzionario della stessa amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non allega elementi ostativi all'adempimento, il giudice può ordinarne l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
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