Sentenza n. 10356/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del decreto del Ministero della salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; se e per quanto occorre possa: - della circolare del Ministero della salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del decreto del Ministro della salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e alle linee guida per il ripiano del relativo superamento, nonché gli atti presupposti e il piano di riparto regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha trasposto in sede giurisdizionale, a seguito dell'opposizione della difesa erariale, un ricorso straordinario volto all'annullamento degli atti statali relativi al sistema del cosiddetto payback sanitario per i dispositivi medici e al conseguente piano di riparto approvato dalla Regione Puglia. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere assolto gli obblighi previsti dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non ha ritenuto possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini specificamente previsti dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, perché non era stata depositata dalla Regione Puglia la documentazione attestante l'effettivo versamento delle somme. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione della società e l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina sopravvenuta facessero venir meno l'interesse alla decisione, anche perché il meccanismo legislativo consente di ottenere un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento delle somme dovute in misura ridotta, anziché l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle circostanze del caso.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 95
“estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta”
La disciplina sopravvenuta consente al debitore di conseguire l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento delle somme dovute in misura ridotta. L'adesione a tale meccanismo può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso originariamente diretto all'annullamento degli atti, pur non consentendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in assenza della documentazione attestante l'effettivo versamento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di conseguire un bene della vita diverso da quello perseguito con l'impugnazione originaria e il ricorrente dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti da tale disciplina, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale non può essere dichiarata in assenza della documentazione richiesta dalla medesima disciplina per comprovare l'effettivo perfezionamento dell'adempimento; in tale situazione può comunque ricorrere la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste anche quando il ricorrente abbia conseguito, attraverso un meccanismo normativo sopravvenuto, un'utilità diversa da quella originariamente richiesta con l'impugnazione, purché tale utilità renda non più necessaria una pronuncia sugli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →