Cassazione Penale, Ordinanza n. 08680/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito era congrua e immune da vizi logico-giuridici nel fondare la responsabilità penale e la congruità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a euro 600,00 di ammenda per una violazione del codice della strada. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, lamentando carenza e inidoneità della motivazione nel rappresentare le ragioni della sua responsabilità penale. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la Cassazione non ne rivede il contenuto, ma prende atto della sua applicazione al caso concreto.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché formulato con motivo generico, aspecifico e non confrontato con la sentenza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
l'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e correlato alla motivazione della decisione impugnata; la mera deduzione di carenza motivazionale, se non supportata da argomentazioni concrete, è inammissibile.
- La censura che non indichi in modo preciso gli errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata e non si confronti con le sue argomentazioni integra una doglianza generica e aspecifica, non scrutinabile dalla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità se la motivazione di appello è logicamente coerente e giuridicamente corretta, limitandosi a verificare la tenuta della decisione sotto il profilo della legittimità.
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