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Sentenza

Sentenza del 12/12/2018 n. 32088 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, relativa alla rettifica della dichiarazione IRPEF per l'anno 2005. Contestava, da un lato, la responsabilità solidale del sostituito per il mancato versamento delle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta e, dall'altro, la valutazione delle prove prodotte per dimostrare che le ritenute fossero state effettivamente operate. Il contribuente aveva prodotto fatture, fotocopie di assegni e documentazione relativa a bonifici, ma non la certificazione del sostituto d'imposta né documenti ritenuti sufficientemente idonei a provare l'effettiva applicazione delle ritenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla prova delle ritenute, affermando che le fatture indicanti le ritenute non sono, da sole, sufficienti a dimostrarne l'effettiva effettuazione; occorre una documentazione ulteriore, come i titoli di incasso o la prova della riscossione degli importi mediante bonifico o accredito bancario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità in assenza di specifiche omissioni o contraddizioni motivazionali. Il primo motivo, sulla responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, conseguente al rigetto degli altri motivi. Il ricorrente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate Euro 4.500,00 per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito; nulla è stato disposto nei confronti di Equitalia Sud S.p.A.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale può essere emessa la cartella di pagamento per il recupero di imposte non risultanti correttamente versate o documentate.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 22 e 163

    Norme richiamate dal contribuente in relazione alla detrazione o imputazione delle ritenute e al divieto di doppia imposizione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64

    Disciplina la figura del sostituto d'imposta e gli obblighi connessi alle ritenute operate sui compensi o redditi corrisposti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35

    Norma richiamata in materia di responsabilità per il pagamento delle somme derivanti dalle ritenute fiscali.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce l'onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso concreto gravava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva effettuazione delle ritenute.

  • Codice civile, art. 2709

    Riguarda l'efficacia probatoria delle scritture contabili; è stato richiamato dal contribuente per sostenere il valore delle fatture e della documentazione contabile prodotta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione. La Corte ha precisato che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento delle ritenute d'acconto in dichiarazione non è normalmente sufficiente indicarle nelle fatture: il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettiva applicazione e del pagamento netto del compenso.
  • È opportuno conservare certificazioni del sostituto d'imposta, ricevute, contabili bancarie complete, assegni tracciabili e altra documentazione con data, importo, beneficiario e causale chiaramente collegati al compenso e alla ritenuta.
  • Documenti informali, fotocopie prive di riferimenti temporali o causali e bonifici non riconducibili con certezza all'operazione possono essere ritenuti insufficienti.
  • Nel giudizio di cassazione non è possibile chiedere semplicemente una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un preciso vizio motivazionale nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.
  • Quando il ricorso è respinto per insufficienza della prova documentale, le questioni giuridiche ulteriori, come la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.

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