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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/899

Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione del 3 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una modifica mirata del regolamento (UE) n. 142/2011 per disciplinare in via transitoria l’esportazione dall’Irlanda al Regno Unito di farine di carne e ossa di categoria 1 destinate alla combustione. La misura risponde alla particolare situazione geografica dell’Irlanda e mira a garantire la continuità dei flussi commerciali esistenti fino alla predisposizione di impianti nazionali di combustione. Sono previste condizioni tecniche, controlli ufficiali e verifiche tramite TRACES, con applicazione dal 1º gennaio 2021 e termine della facoltà di autorizzazione al 31 dicembre 2023.

Modifica transitoria del regolamento (UE) n. 142/2011 per consentire l’esportazione dall’Irlanda al Regno Unito di farine di carne e ossa di categoria 1 destinate all’uso come combustibile fino al 31 dicembre 2023, a condizioni sanitarie e di controllo specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 esportate dall’Irlanda verso il Regno Unito per essere utilizzate come combustibile. La disciplina riguarda gli operatori, l’autorità competente irlandese, l’impianto di combustione di destinazione nel Regno Unito e i posti di controllo frontalieri di uscita, con esclusione dell’Irlanda del Nord ai fini dei riferimenti al Regno Unito nell’allegato, in coerenza con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. La deroga transitoria opera per spedizioni autorizzate entro il 31 dicembre 2023 e il regolamento si applica dal 1º gennaio 2021.

Modifica del regime transitorio per l’esportazione di farine di carne e ossa di categoria 1

Il regolamento (UE) 2021/899 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per introdurre una disciplina transitoria specifica sulle esportazioni dall’Irlanda al Regno Unito di farine di carne e ossa di categoria 1 destinate all’uso come combustibile. L’intervento risponde alla particolare situazione geografica dell’Irlanda e alla necessità di preservare i flussi commerciali tradizionali, in attesa della piena disponibilità di impianti nazionali di combustione entro la fine del 2023.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1069/2009, che disciplina i sottoprodotti di origine animale e impone, per le farine di carne e ossa di categoria 1, lo smaltimento mediante incenerimento, coincenerimento, discarica o uso come combustibile al fine di evitare la reintroduzione nella catena dei mangimi. La Commissione richiama inoltre il regolamento (UE) n. 142/2011, che stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato e l’esportazione di tali prodotti.

Ambito di applicazione

La misura riguarda esclusivamente le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 esportate dall’Irlanda verso il Regno Unito per essere utilizzate come combustibile. Nell’allegato introdotto dal regolamento, i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord, in coerenza con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord; resta invece possibile il movimento verso altre parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord. La facoltà di autorizzazione è limitata alle esportazioni verso impianti di combustione autorizzati entro il 31 dicembre 2023.

Condizioni sostanziali per l’esportazione

L’esportazione è consentita solo se ricorrono cumulativamente specifiche condizioni:

  • l’autorità competente irlandese ha autorizzato l’esportazione verso l’impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2023, e i movimenti analoghi esistevano già prima del 1º gennaio 2021;
  • l’impianto di destinazione indicato nella licenza di importazione del Regno Unito è autorizzato alla combustione di farine di carne e ossa di categoria 1 importate;
  • le farine di carne e ossa sono state ottenute esclusivamente mediante i metodi di trasformazione 1, 2, 3, 4 o 5 di cui all’allegato IV, capo III, e sono marcate secondo l’allegato VIII, capo V;
  • la partita è spedita direttamente, in contenitori sigillati, dall’impianto di trasformazione o di magazzinaggio di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a) o lettera j), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 all’impianto di combustione di destinazione.

Controlli ufficiali e tracciabilità

Gli operatori devono presentare le partite al posto di controllo frontaliero di uscita. L’autorità competente di tale posto effettua controlli ufficiali e verifica, in particolare, l’integrità del sigillo. Se il sigillo risulta compromesso, si applicano le misure previste dall’articolo 138, paragrafo 2, lettere d) e g), del regolamento (UE) 2017/625.

La comunicazione tra autorità avviene tramite il sistema TRACES: l’autorità competente del posto di controllo frontaliero informa l’autorità competente indicata nella casella I.4 del documento commerciale dell’arrivo della partita al punto di uscita e, se necessario, delle verifiche sui sigilli e delle azioni correttive adottate. Inoltre, l’autorità competente dell’impianto di trasformazione di origine svolge controlli ufficiali basati sul rischio per accertare il rispetto delle condizioni previste e verificare che la conferma del controllo al punto di uscita sia stata ricevuta via TRACES.

Misure in caso di non conformità

Qualora emerga una non conformità, l’autorità competente può vietare i movimenti della partita ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento prevede quindi un meccanismo di controllo ex ante ed ex post, con potere interdittivo in caso di irregolarità o di mancata garanzia dell’integrità del sigillo.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021. La retrodatazione è espressamente motivata dall’esigenza di assicurare la continuità dei flussi commerciali già in essere dopo la fine del periodo di transizione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011

L’articolo 1 dispone l’inserimento, nell’allegato XIV, capo V, di una nuova riga relativa alle farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all’uso come combustibile, introducendo condizioni specifiche per l’esportazione dall’Irlanda al Regno Unito.

Periodo transitorio e finalità

Il regolamento consente all’Irlanda di autorizzare esportazioni verso impianti di combustione nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2023, per preservare i flussi commerciali tradizionali mentre vengono sviluppati impianti propri in Irlanda. L’applicazione è retrodatata al 1º gennaio 2021 e l’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Condizioni per l’esportazione

Le farine di carne e ossa di categoria 1 possono essere esportate solo se: l’autorità competente irlandese ha autorizzato l’esportazione verso un impianto di combustione nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2023; l’impianto di destinazione è autorizzato alla combustione di tali farine; il materiale è stato ottenuto con i metodi di trasformazione 1, 2, 3, 4 o 5 dell’allegato IV, capo III, ed è marcato secondo l’allegato VIII, capo V.

Requisiti di spedizione e controllo frontaliero

La partita deve essere spedita direttamente, in contenitori sigillati, dall’impianto di trasformazione o di magazzinaggio di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a) o lettera j), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 all’impianto di combustione di destinazione. Gli operatori presentano le partite al posto di controllo frontaliero di uscita, che effettua controlli ufficiali e verifica in particolare l’integrità del sigillo.

TRACES e comunicazioni tra autorità

L’autorità competente del posto di controllo frontaliero informa, tramite il sistema TRACES, l’autorità competente indicata nella casella I.4 del documento commerciale dell’arrivo della partita al punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche sui sigilli e delle eventuali azioni correttive.

Controlli basati sul rischio e misure in caso di non conformità

L’autorità competente responsabile dell’impianto di trasformazione di origine svolge controlli ufficiali basati sul rischio per verificare la conformità alle condizioni previste e che la conferma del controllo al punto di uscita sia stata ricevuta via TRACES. In caso di non conformità, l’autorità competente può vietare i movimenti della partita ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625; se l’integrità del sigillo è compromessa, si applicano anche le norme dell’articolo 138, paragrafo 2, lettere d) e g), di tale regolamento.

Esclusione dell’Irlanda del Nord

Ai fini dell’allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in linea con l’accordo di recesso e con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, ferma restando la possibilità di movimenti verso altre parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord.

Base giuridica e natura dell’atto

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesottoprodotti di origine animalesanità animalecontrolli ufficialicommercio esternobrexit e accordi con il regno unito

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