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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00647/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con unico motivo, censurando la motivazione quanto alla dosimetria della pena per essere erronea, contraddittoria e illogica. Si lamenta che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato i parametri dell'art. 133 cod. pen. nella quantificazione della pena, non abbia adeguatamente considerato elementi e circostanze pertinenti alla specificità della vicenda e non abbia esplicitato i motivi che giustificano un eventuale discostamento dai limiti edittali, in particolare la scelta di una quantificazione superiore al minimo senza motivazione specifica. Inoltre il ricorrente contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis, comma 1, n. 3 cod. pen. e il riconoscimento del ruolo dirigenziale/organizzativo, chiedendo conseguente riduzione della pena; il ricorso è redatto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione sulla motivazione della quantificazione della pena fosse manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva determinato la pena partendo dalla pena base (anni 12) e applicando la massima riduzione di 1/3 per le circostanze attenuanti generiche e la riduzione di 1/3 per il rito abbreviato, pervenendo così alla pena di anni 5 e mesi 4, che corrisponde al minimo edittale determinato in concreto. Ai sensi della giurisprudenza citata, non era quindi necessaria una motivazione approfondita sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che non vi era un discostamento significativo dal minimo edittale. Per tali ragioni il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma del codice penale relativa all'associazione di tipo mafioso; nella sentenza è richiamata in relazione al capo d'imputazione per il quale il ricorrente è stato condannato e in riferimento alla valutazione (contestata) delle attenuanti previste dal comma 1, n. 3

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato il principio che, in caso di discostamento sensibile dal minimo edittale, il giudice deve indicare specificamente quali criteri (oggettivi e soggettivi) sono stati ritenuti rilevanti; nel caso di specie la Corte ha ritenuto non necessario tale livello di dettaglio perché la pena determinata risultava riconducibile al minimo edittale dopo le riduzioni applicate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulla limitazione della esposizione del motivo in cassazione: il ricorso è stato redatto nei limiti di questa norma e la Corte ha osservato che taluni aspetti (es. quantificazione della pena) non erano stati sviluppati come oggetto autonomo dei motivi d'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: applicazione delle spese processuali e irrogazione della somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione

Massime di principio

  • Se il giudice intende discostarsi in modo significativo dai limiti edittali, deve motivare specificamente quali criteri dell'art. 133 cod. pen. hanno giustificato il diverso apprezzamento; mere formule o clausole di stile non sono sufficienti
  • Quando la pena risulta determinata al livello del minimo edittale (anche dopo applicazione di riduzioni per attenuanti e rito), non è necessaria una motivazione analitica sui singoli criteri di cui all'art. 133
  • La corretta determinazione della 'media edittale' richiede il metodo giurisprudenziale consolidato (non semplicemente dimezzare il massimo): si calcola la metà dell'intervallo tra minimo e massimo e si somma al minimo
  • Motivi di cassazione che appaiono manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • Le impugnazioni devono focalizzarsi sui punti effettivamente decisivi: se in sede di appello non vengono sviluppate questioni specifiche sulla dosimetria, la Cassazione può ritenere non autonomamente rilevante la censura in punto di motivazione

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