Cassazione Civile, Ordinanza n. 03851/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di crediti vantati da un agente per un rapporto di agenzia con la società poi fallita: provvigioni, indennità sostitutiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela e FIRR. Il giudice delegato aveva escluso il credito per insufficienza di prova del rapporto, delle vendite promosse, dell’accettazione degli ordini e della risoluzione del rapporto in data anteriore al fallimento. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, affermando che l’agente doveva provare sia la promozione dell’affare sia la conclusione dell’affare da parte del preponente, che il semplice tabulato prodotto non bastava, che non era ammissibile l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in assenza di prova dei fatti costitutivi, e che le questioni sulle indennità erano assorbite dalla mancata prova delle provvigioni. In cassazione la ricorrente ha denunciato: errata ripartizione dell’onere della prova e mancato rilievo del principio di vicinanza della prova; omessa considerazione del diritto dell’agente all’accesso alla documentazione del preponente e all’esibizione; erroneità della statuizione sulla risoluzione del contratto e sulle conseguenti indennità; violazione delle norme fallimentari per avere il curatore introdotto nuove eccezioni; e, in via subordinata, profili di legittimità costituzionale. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa all’onere probatorio e inammissibile nella parte sull’esibizione, confermando che l’agente deve provare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione e che l’ordine di esibizione presuppone quantomeno l’allegazione di un deficit informativo imputabile al preponente. Ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi perché investivano questioni assorbite dal rigetto del primo profilo e comunque non censuravano la ratio decidendi dell’assorbimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo. La Corte ha ritenuto corretto il principio secondo cui, nel giudizio di accertamento del diritto alle provvigioni in contratto di agenzia, l’agente deve provare che gli affari promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento dipenda da fatto imputabile al preponente; ha inoltre escluso che, in mancanza di tale prova e senza specifica allegazione dell’inadempimento agli obblighi informativi del preponente, possa essere accolto l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Gli ulteriori motivi sulla risoluzione del rapporto, sulle indennità e sulle eccezioni del curatore sono stati dichiarati inammissibili perché assorbiti e non adeguatamente censurati. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 3 c.c.
richiamato come titolo di privilegio invocato per il credito da agenzia insinuato al passivo.
art. 1749, comma 3, c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto dell’agente alle informazioni necessarie per verificare le provvigioni; la Corte lo collega agli obblighi informativi del preponente.
art. 210 c.p.c.
l’ordine di esibizione è ammissibile solo in presenza di specifiche allegazioni e non può supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi del credito.
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che grava sull’agente la prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione.
art. 61 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 1748, quarto comma, c.c.
richiamato per sostenere il diritto alle provvigioni e alle informazioni necessarie alla loro liquidazione; la Corte ne ribadisce la funzione nell’ambito della prova del credito.
art. 6, comma ottavo, AEC 20 marzo 2002 e 30 luglio 2014
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa creditoria e del diritto informativo; la Corte non vi attribuisce una portata diversa dal quadro probatorio generale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente anche per vizio di motivazione, ma senza esito favorevole.
art. 1453 c.c.
richiamato in relazione alla domanda sulla risoluzione del contratto e alle indennità conseguenti.
art. 72 l. fall.
richiamato sia per sostenere la disciplina della sospensione/scioglimento del contratto pendente, sia dalla Corte per rilevare l’inammissibilità della censura su questioni assorbite.
art. 95 l. fall.
richiamato per dedurre la violazione del thema decidendum e dei nova nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 99 l. fall.
richiamato nel motivo relativo ai nova del curatore nell’opposizione allo stato passivo.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alle garanzie del processo e alla dedotta violazione del diritto di difesa.
art. 96, secondo comma, n. 4, l. fall.
richiamato in via subordinata dalla ricorrente per il profilo costituzionale e processuale.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile per genericità.
art. 1751 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle indennità spettanti all’agente alla cessazione del rapporto.
artt. 9 e 10 AEC 30 luglio 2014 e 20 marzo 2002
richiamati in relazione alle indennità di fine rapporto dell’agente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento del credito per provvigioni derivanti da contratto di agenzia, il fatto costitutivo del diritto non è il solo rapporto di agenzia, ma la conclusione degli affari per il tramite dell’agente; pertanto l’agente deve provare, con elementi idonei, gli affari conclusi o il fatto imputabile al preponente che abbia impedito il pagamento.
- L’agente non può limitarsi a produrre documentazione generica o un tabulato interno se non consente di identificare gli affari e di verificare la maturazione delle provvigioni; spetta al creditore allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi della propria pretesa.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere usato per supplire alla mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito; è ammissibile solo quando sia specificamente dedotto che la documentazione necessaria sia nella disponibilità della controparte e il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi.
- Le censure in cassazione sono inammissibili se non attaccano tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; quando una statuizione di assorbimento non viene specificamente censurata, resta ferma e rende prive di interesse le doglianze sulle questioni assorbite.
- Le questioni sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia restano logicamente subordinate alla prova del maturarsi delle provvigioni o, comunque, alla corretta allegazione e dimostrazione della cessazione del rapporto in modo rilevante per la procedura concorsuale.
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