Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23066/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società artigiana aveva partecipato a un bando regionale per ottenere un contributo destinato a un impianto fotovoltaico. Il contributo era stato anticipato in larga parte dietro rilascio, da parte di una banca, di una fideiussione a garanzia della restituzione dell’anticipazione in caso di revoca del beneficio. La Regione aveva poi revocato il contributo ritenendo insufficiente la rendicontazione, e la banca aveva pagato quanto richiesto. La società aveva già ottenuto in via cautelare un blocco del pagamento, poi revocato; parallelamente erano intervenuti altri giudizi tra le stesse parti o su questioni sovrapponibili, con una sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo e una precedente ordinanza di Cassazione che avevano già affrontato la natura della garanzia e l’obbligo di pagamento a prima richiesta. Nel presente giudizio la società ha chiesto nuovamente di accertare che la fideiussione non fosse autonoma e che il garante dovesse verificare l’effettivo inadempimento del debitore principale prima di pagare, oltre a contestare la legittimità della segnalazione in centrale rischi. I motivi di ricorso erano dieci: i primi nove miravano a ribadire l’asserita accessorietà della garanzia e l’illegittimità del pagamento senza eccezioni; il nono censurava la segnalazione alla centrale rischi per violazione della disciplina bancaria e per errata ripartizione dell’onere della prova; il decimo non è specificamente desumibile dal testo, ma il ricorso nel complesso mirava alla cassazione della sentenza d’appello che aveva ritenuto decisiva la clausola contrattuale di pagamento a prima richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi nove motivi fossero preclusi da duplice giudicato esterno: da un lato, la sentenza del Tribunale di Pordenone, passata in giudicato, che aveva confermato il decreto ingiuntivo a favore della banca e aveva già accertato la debenza della somma e la legittimità del pagamento a prima richiesta; dall’altro, una precedente ordinanza della stessa Cassazione che, in un diverso giudizio tra le stesse parti ma su questioni sovrapponibili, aveva già qualificato la garanzia come autonoma e aveva escluso che la solidarietà del garante con il debitore principale impedisse tale qualificazione. Quanto al motivo sulla segnalazione in centrale rischi, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non vi era stata inversione dell’onere della prova: la Corte territoriale aveva rilevato che i fatti costitutivi dell’insolvenza risultavano già dagli atti e che spettava semmai alla società smentirli; per il resto, il motivo tendeva a sollecitare una nuova valutazione di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per il rigetto/inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione documentale in Cassazione è ammessa per attestare un giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata; il divieto riguarda i documenti formatisi nel giudizio di merito

  • art. 51 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato dalla ricorrente per contestare la segnalazione alla centrale rischi

  • art. 53 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato dalla ricorrente per contestare la segnalazione alla centrale rischi

  • Circolare Banca d'Italia n. 139 del 1991

    richiamata dalla ricorrente quale parametro della legittimità della segnalazione alla centrale rischi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata; in tal caso il documento che lo prova può essere prodotto in Cassazione senza incontrare il divieto dell’art. 372 c.p.c. se serve a dimostrare la formazione del giudicato successivamente al merito.
  • Quando due giudizi hanno ad oggetto la medesima questione già decisa con sentenza passata in giudicato, il successivo esame è precluso dal giudicato esterno anche se la parte ripropone le stesse censure sotto diversa veste.
  • La clausola di pagamento a prima richiesta, se già accertata in giudicato come attributiva di autonomia alla garanzia, impedisce di rimettere in discussione l’obbligo del garante di pagare senza opporre eccezioni riferite al rapporto principale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di appello ha già accertato in fatto i presupposti della segnalazione alla centrale rischi.
  • La deduzione di violazione dell’onere della prova è inammissibile se il giudice di merito non ha invertito l’onere stesso, ma ha solo valorizzato atti già prodotti che dimostravano il fatto controverso, ponendo semmai sulla controparte un onere di contestazione o di smentita.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.