Cassazione Penale, Sentenza n. 3807/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per l'introduzione nello Stato, la detenzione e il porto di più armi (capo A) e, per AHMETOVIC, la detenzione di ulteriori armi (capo B). I motivi di ricorso deducono: (1) violazione di legge per il riconoscimento della responsabilità anche per la detenzione e il porto nel capo A nonostante quelle condotte dovessero essere assorbite nell'importazione (concorso formale vs reato complesso); (2) violazione di legge per errata applicazione del principio di specialità e del regime di continuazione/concorsuale tra reati in caso di armi di diversa tipologia (belliche, clandestine, comuni); (3) violazione del divieto di reformatio in peius perché in appello sarebbe stata fissata una pena base per il capo A superiore a quella del primo grado (nonostante la pena complessiva fosse diminuita) e, con riferimento al capo B, critica della distinzione operata tra tipologie di armi nella quantificazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'assorbimento delle condotte di detenzione e porto nella più grave fattispecie di introduzione clandestina (capo A) quando le azioni coincidono temporalmente con l'ingresso delle armi nello Stato (caso di specie: armi occultate nel veicolo appena sbarcato). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la condanna per i delitti di detenzione e porto illegali contestati al capo A, lasciando residuo solo il reato di importazione (art. 1 L. n. 895/1967 e art. 23, comma secondo, L. n. 110/1975). Ha invece respinto le doglianze relative alla specialità/assorbimento tra armi di diversa tipologia: la giurisprudenza e la Corte hanno confermato che, per armi appartenenti a categorie diverse (armi da guerra; armi clandestine; armi comuni), si configura un reato per ciascun gruppo omogeneo e non una continuazione che assorbe le altre fattispecie, con conseguente applicazione del concorso di reati e degli aumenti distinti per tipologia. Infine ha rigettato il motivo relativo alla presunta reformatio in peius: la rideterminazione in appello della pena base, operata in termini complessivamente più favorevoli e come correzione della scorretta qualificazione/atomizzazione precedente, non costituisce violazione del divieto previsto dall'art. 597 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato come norma sul concorso di persone; impiegato nella contestazione del concorso tra più soggetti nella commissione dei reati.
Codice penale, art. 81 (comma finale)
Richiamato in relazione agli aumenti di pena per il concorso di reati/continuazione: la Corte ha applicato il cumulo giuridico e l'aumento per la continuazione tra reati omogenei o, per gruppi di armi della stessa tipologia, ha trattato ogni gruppo come un unico reato con relativo aumento.
Legge 18 aprile 1967, n. 895 (artt. 1, 2, 4 e 7)
Art. 1 (introduzione illegale nello Stato) è stato considerato la fattispecie più grave che assorbe detenzione e porto se queste coincidono temporalmente con l'importazione; artt. 2 e 4 (detenzione e porto) sono stati annullati per il capo A con la motivazione dell'assorbimento.
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 23, secondo comma)
Utilizzata unitamente alla L. 895/1967 per la disciplina sanzionatoria dell'introduzione/importazione di armi; la Corte ha mantenuto la qualificazione dell'importazione come reato residuo per il capo A.
Codice di procedura penale, art. 597
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius. La Corte ha interpretato la giurisprudenza di legittimità nel senso che il divieto non impedisce all'appello di correggere la qualificazione giuridica e la determinazione della pena base purché la pena complessiva non sia aumentata e la correzione sia giustificata dalla diversa struttura del cumulo.
Massime di principio
- Quando l'introduzione clandestina di armi coincide temporalmente e materialmente con la detenzione e il porto (es. armi occultate e rinvenute al momento dello sbarco), la detenzione e il porto sono assorbiti nel reato più grave di introduzione e le relative condanne vanno cassate per assorbimento (reato complesso), non rimanendo residuo un concorso formale.
- Se più armi presenti appartengono a tipologie diverse (armi da guerra, armi clandestine, armi comuni), per ciascun gruppo omogeneo si configura un unico reato: la diversa natura delle armi giustifica distinti aumenti o distinte valutazioni sanzionatorie; non è automatico l'assorbimento delle fattispecie fra categorie diverse.
- In appello il giudice può correggere errori di qualificazione giuridica o di applicazione delle regole sul cumulo/continuazione anche se ciò comporta una diversa individuazione della pena base, purché la correzione non determini un aumento complessivo della pena rispetto al primo grado (divieto di reformatio in peius va valutato alla stregua della pena finale e del contesto di novazione strutturale del cumulo).
- Le impugnazioni che chiedono assoluzione per il reato più grave implicano che il giudice d'appello debba confrontarsi anche con questioni di assorbimento/reato complesso anche se non vi è appello incidentale su tutti i singoli capi: l'assenza di appello specifico non può impedire la valutazione della corretta qualificazione dei reati quando la tematica è stata dedotta dalla difesa.
- Per la determinazione della pena nell'importazione di più armi, il numero delle armi è un elemento rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio, ma la qualificazione (unico reato unitario vs continuazione) incide sul modo in cui si applicano gli aumenti: occorre analizzare la struttura del cumulo giuridico per evitare applicazioni meccaniche degli aumenti.
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