Ordinanza n. 1250/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 684, pubblicata il 30 gennaio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, che aveva disposto la rinnovazione della prova preselettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (regione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lazio ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR aveva accolto la domanda cautelare di un candidato e ordinato all'amministrazione di svolgere nuovamente la prova preselettiva, in una data distante almeno quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Consiglio di Stato ha rilevato, quanto al fumus boni iuris, che la qualificazione giuridica della nuova convocazione per le prove preselettive, non imposta da un provvedimento giurisdizionale, e la disciplina applicabile richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, è stato considerato che gli altri candidati avevano già sostenuto le prove scritte nell'ottobre 2025 e che l'ulteriore prova preselettiva asincrona avrebbe potuto essere svolta all'esito della decisione di merito, già fissata per l'udienza pubblica del 15 luglio 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare della Regione Lazio e, riformando l'ordinanza del TAR, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione si fonda sulla necessità di approfondire nel merito la qualificazione e la disciplina della nuova convocazione, nonché sul prevalente interesse dell'amministrazione a rinviare l'ulteriore prova preselettiva asincrona fino alla decisione di merito, considerato il già avvenuto svolgimento delle prove scritte da parte degli altri candidati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la qualificazione giuridica di una nuova convocazione per prove selettive e la disciplina applicabile non siano immediatamente definibili, la questione può essere rimessa all'approfondimento della fase di merito senza anticipare gli effetti della rinnovazione della prova.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice può ritenere prevalente l'interesse dell'amministrazione a posticipare una prova preselettiva aggiuntiva alla decisione di merito quando le prove scritte degli altri candidati si siano già svolte e l'udienza di merito sia prossima e già fissata.
- L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza di primo grado e il rigetto dell'istanza cautelare proposta davanti al TAR.
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