Cassazione Penale, Sentenza n. 13220/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di 510 grammi di marijuana (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). Il ricorso per cassazione articolava due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe valutato l'istanza di rinvio presentata dal difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali (si contestava che non si fosse tenuto conto del legittimo impedimento del difensore); (2) vizio di motivazione circa l'accertamento della finalità di spaccio, sostenendo che lo stupefacente fosse per uso personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che l'istanza di rinvio per adesione all'astensione equivalga a una richiesta di trattazione orale: ai sensi dell'art. 23-bis D.L. n.137/2020 il giudizio di appello procede in via ordinaria con trattazione cartolare, e la trattazione orale rileva solo se richiesta espressamente entro il quindicesimo giorno antecedente l'udienza (nel caso in esame la richiesta non era stata formulata nei termini, essendo l'istanza presentata il 14/04/2023 quando la richiesta avrebbe dovuto essere presentata entro il 05/04/2023). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la censura attenga alla valutazione del merito e della prova, materia riservata al giudice di merito; la Corte d'appello aveva motivato congruamente la finalità di spaccio fondandosi su elementi fattuali (quantitativo ingente: 510 g, principio attivo indicato, stima di circa 3348 dosi, modalità di conservazione nel bagagliaio dell'auto, deperibilità) che escludevano uso esclusivamente personale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la finalità di spaccio sulla base del quantitativo e delle circostanze del rinvenimento
art. 23-bis D.L. n.137/2020
Regola procedurale emergenziale che stabilisce la prevalenza della trattazione cartolare nel giudizio di appello salvo esplicita richiesta di trattazione orale presentata entro il quindicesimo giorno antecedente l'udienza; da ciò deriva che il legittimo impedimento del difensore rileva solo se è stata previamente ottenuta la trattazione orale
Cass. Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023 (Rv. 285170)
Precedente interpretativo che conferma che la richiesta di trattazione orale non può ritenersi implicitamente contenuta in un'istanza di legittimo impedimento del difensore presentata nei giorni antecedenti l'udienza
Massime di principio
- In appello la modalità ordinaria è la trattazione cartolare: se si vuole l'udienza orale occorre chiederla espressamente e tempestivamente (entro 15 giorni prima dell'udienza); un'istanza di rinvio per astensione o legittimo impedimento non sostituisce la richiesta di trattazione orale
- Le censure in Cassazione che riguardano la valutazione della prova e del merito (es. valutazione della finalità di detenzione di stupefacenti) sono inammissibili se la decisione del giudice di merito è adeguatamente motivata; è necessario dimostrare vizi logico-giuridici rilevanti per ottenere sindacato di legittimità
- Quantitativi ingenti di sostanza, il numero stimato di dosi ricavabili, la modalità di conservazione e il luogo di rinvenimento (es. bagagliaio dell'auto) sono elementi fattuali che i giudici di merito possono legittimamente considerare indicatori della finalità di spaccio
- Per difendersi efficacemente è importante formulare richieste procedurali in modo esplicito e nei termini processuali previsti; omissioni o ritardi possono rendere inammissibili o inefficaci le eccezioni di parte
- Se si vuole contestare in Cassazione la correttezza della valutazione probatoria, bisogna far emergere profili di violazione di norme di diritto o vizi di motivazione logico-giuridici specifici e non una semplice diversa valutazione dei fatti
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