Corte di giustizia, Sentenza C-102/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 aprile 2022. — KW e SG contro Autonome Provinz Bozen. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche – Rifugi alpini e di montagna privi di rete elettrica – Autorizzazione della Commissione europea – Scadenza. — Cause riunite C-102/21 e C-103/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime di aiuti per microcentrali idroelettriche autorizzato nel 2012 era scaduto il 31 dicembre 2016. Di conseguenza, i contributi concessi nel 2018 e nel 2020 a KW e SG erano aiuti nuovi e illegali, non aiuti attuati in modo abusivo. La Corte ha poi escluso che spetti alla Commissione ordinare il recupero di tali aiuti illegali e ha dichiarato irricevibile la domanda sulla compatibilità con il mercato interno ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Scadenza di un regime di aiuti autorizzato e qualificazione dei contributi concessi dopo tale data come aiuti illegali, non già come aiuti attuati in modo abusivo; competenza della Commissione e delle autorità nazionali in materia di recupero.
La questione giuridica
Se l’autorizzazione della Commissione relativa al regime di aiuti per microcentrali idroelettriche fosse ancora vigente oltre il 31 dicembre 2016; in caso negativo, se i contributi concessi dopo tale data debbano considerarsi aiuti attuati in modo abusivo con conseguente obbligo per la Commissione di ordinare il recupero; e se tali aiuti siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Principio di diritto
L’autorizzazione della Commissione a un regime di aiuti cessa alla scadenza fissata nella decisione autorizzativa; i contributi concessi successivamente in base a quel regime non sono "aiuti attuati in modo abusivo", ma nuovi aiuti concessi in violazione dell’obbligo di previa notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, quindi aiuti illegali. In tale ipotesi, non spetta alla Commissione, in via generale, richiedere il recupero: le autorità nazionali e i giudici nazionali devono trarre le conseguenze della violazione e disporre il recupero secondo il diritto nazionale, fermo restando il potere della Commissione di valutare la compatibilità dell’aiuto e, se del caso, ordinare un recupero provvisorio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. La Corte ha inoltre dichiarato irricevibile la questione sulla compatibilità sostanziale ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettere b), c), f) e g), regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 13, paragrafo 2, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 16, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 20, regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Articolo 41, regolamento (UE) n. 651/2014
- Decisione della Commissione C(2012) 5048 final, del 25 luglio 2012, SA.32113 (2010/N)
Scadenza dell’autorizzazione di un regime di aiuti per microcentrali idroelettriche
La pronuncia, resa in due rinvii pregiudiziali riuniti provenienti dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, riguarda contributi concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano per la costruzione di microcentrali idroelettriche destinate all’autoconsumo di alpeggi e rifugi di montagna non collegati alla rete elettrica. La questione centrale è se il regime di aiuti autorizzato dalla Commissione nel 2012 fosse ancora operativo quando i contributi sono stati concessi dopo il 31 dicembre 2016.
Fatti e procedimento principale
La Repubblica italiana aveva notificato alla Commissione il regime di aiuti nel 2010; con decisione C(2012) 5048 final del 25 luglio 2012 la Commissione lo aveva autorizzato. La decisione indicava una dotazione e una durata riferite al "periodo 2011-2016" e la sintesi pubblicata in GU fissava la durata fino al 31 dicembre 2016.
Nei procedimenti principali:
- a KW era stato concesso nel 2018 un contributo pari all’80% dei costi ammissibili;
- a SG era stato concesso nel 2018 un contributo analogo, poi parzialmente ridotto nel 2020.
In entrambi i casi la Provincia autonoma di Bolzano aveva successivamente revocato in parte i contributi e chiesto la restituzione delle somme erogate in eccedenza, ritenendo applicabile, dopo la scadenza del regime autorizzato, il regolamento n. 651/2014, che prevede limiti inferiori di intensità dell’aiuto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’autorizzazione della Commissione del 25 luglio 2012 fosse ancora vigente dopo il 31 dicembre 2016;
- se, in caso contrario, gli aiuti concessi dopo tale data fossero "aiuti attuati in modo abusivo" ai sensi del regolamento 2015/1589 e se, quindi, la Commissione dovesse prima ordinare il recupero;
- se gli aiuti fossero compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;
- l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che vieta la messa ad esecuzione di nuovi aiuti prima della notifica e della decisione della Commissione;
- il regolamento (UE) 2015/1589, soprattutto le definizioni di "aiuti esistenti", "nuovi aiuti", "aiuti illegali" e "aiuti attuati in modo abusivo" di cui all’articolo 1, nonché l’articolo 20 sugli aiuti attuati in modo abusivo;
- l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, sul recupero provvisorio degli aiuti illegali;
- il regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare l’articolo 41 sugli aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che la decisione della Commissione del 25 luglio 2012 limitava espressamente il regime al periodo 2011-2016 e che la sintesi pubblicata in Gazzetta ufficiale indicava la durata fino al 31 dicembre 2016. Ne deriva che dal 1° gennaio 2017 il regime non era più autorizzato.
Poiché i contributi controversi sono stati concessi dopo tale data e non risulta una nuova autorizzazione della Commissione, la Corte conclude che l’autorizzazione del regime non era più in vigore al momento della concessione degli aiuti a KW e SG.
Ragionamento sulla seconda questione
La Corte esclude che i contributi concessi dopo la scadenza dell’autorizzazione possano essere qualificati come "aiuti attuati in modo abusivo". Questa categoria, infatti, presuppone l’utilizzo dell’aiuto in violazione di una decisione già adottata dalla Commissione nell’ambito delle procedure previste dal regolamento, mentre nel caso di specie la decisione autorizzativa era semplicemente scaduta.
I contributi erogati dopo il 31 dicembre 2016 costituiscono invece nuovi aiuti concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE e sono pertanto "aiuti illegali" ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589.
Sulla conseguenza pratica, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Eesti Pagar, secondo cui il divieto di esecuzione ha effetto diretto e vincola non solo i giudici nazionali ma anche tutte le autorità amministrative nazionali, comprese quelle decentrate. Ne consegue che, quando un’autorità nazionale accerta che un aiuto è stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, essa deve recuperarlo di propria iniziativa secondo il diritto nazionale.
La Corte precisa però che la Commissione conserva il proprio ruolo distinto nel sistema di controllo degli aiuti di Stato: essa valuta la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno e, se del caso, può ordinare un recupero provvisorio degli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, ma non le spetta, in via generale, richiedere il recupero degli aiuti illegali solo perché tali aiuti sono illegali.
Irricevibilità della questione sulla compatibilità sostanziale
La Corte dichiara irricevibile la questione relativa alla compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Da un lato, la formulazione della domanda non consente di comprendere con precisione se il giudice del rinvio intendesse riferirsi al divieto generale dell’articolo 107, paragrafo 1, o alla deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Dall’altro, mancano elementi fattuali sufficienti per un utile esame della distorsione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri.
La Corte aggiunge che, in ogni caso, i giudici nazionali non sono competenti a decidere sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno, competenza che spetta in via esclusiva alla Commissione sotto il controllo dei giudici dell’Unione.
Dispositivo e portata pratica
La Corte statuisce che:
- l’autorizzazione del regime di aiuti contenuta nella decisione del 25 luglio 2012 non era più in vigore quando la Provincia autonoma di Bolzano ha concesso i contributi a KW e SG;
- non spetta alla Commissione richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589.
Per i professionisti, la sentenza è rilevante perché distingue nettamente tra aiuti concessi oltre la scadenza di un regime autorizzato e aiuti attuati in modo abusivo, e conferma che il recupero degli aiuti illegali è prima di tutto un obbligo delle autorità nazionali, non una prerogativa necessaria della Commissione.
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