Sentenza del 21/05/2018 n. 2332 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento bancario - Movimentazioni su conti correnti - Presunzioni - Prova contraria - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle movimentazioni risultanti dai conti correnti personali del contribuente e da quelli a lui collegati o sui quali era abilitato a operare. Le presunzioni legali derivanti dai dati bancari impongono al contribuente di fornire una prova analitica e puntuale della diversa destinazione delle somme, dimostrando per ciascun movimento la relativa origine, causale, tracciabilità e l'eventuale già inclusione nella contabilità o nella determinazione del reddito. Gli elementi negativi di reddito, ossia i costi, non possono essere riconosciuti sulla base di mere presunzioni, salvo espressa previsione normativa, ma devono essere documentati in modo specifico.
La decisione
L'impostazione dell'accertamento bancario viene confermata: ogni movimentazione non adeguatamente giustificata o non riscontrata nella contabilità può essere considerata dall'Amministrazione come elemento rilevante ai fini della ricostruzione del reddito. Non è sufficiente contestare l'irrealisticità o la natura meramente virtuale del risultato accertato; il contribuente deve dimostrare concretamente la provenienza, la destinazione e la corretta rilevanza contabile di ciascuna somma.
Norme richiamate
Presunzioni legali in materia di accertamento bancario
Le presunzioni legali impongono al contribuente la dimostrazione di diverse e alternative destinazioni o giustificazioni delle somme transitate sui conti bancari personali e/o collegati.
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate come base presuntiva per l'accertamento e spetta al contribuente fornire una prova contraria analitica.
Disciplina della prova dei costi e degli elementi negativi di reddito
I costi - cioè gli elementi negativi di reddito - non possono essere giocati su scala presuntiva, se non quando ciò risulti espressamente previsto; in tutti gli altri casi, occorre darne dimostrazione puntuale.
Il riconoscimento dei costi richiede documentazione e prova specifica, non essendo sufficiente una ricostruzione presuntiva priva di base normativa espressa.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento bancario, il contribuente deve giustificare singolarmente le movimentazioni contestate, indicando origine, destinazione, causale e collegamento con la contabilità.
- La disponibilità di un conto personale o collegato, anche se formalmente intestato ad altri, può rendere rilevanti fiscalmente le operazioni quando il contribuente è abilitato a operare sul conto.
- Le somme non contabilizzate o prive di adeguata documentazione possono essere considerate fiscalmente rilevanti; la semplice affermazione che l'accertamento produca un risultato irrealistico non è sufficiente.
- I costi e gli altri elementi negativi di reddito devono essere provati puntualmente mediante documenti, registrazioni e riscontri oggettivi, salvo specifiche ipotesi normative di determinazione presuntiva.
- Per prevenire contestazioni è opportuno conservare una documentazione completa e coerente delle movimentazioni bancarie e assicurare la loro corretta riconciliazione con la contabilità e con le dichiarazioni fiscali.
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