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Sentenza

Sentenza n. 1108/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego prefettizio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida, adottato dopo l’annullamento di un precedente diniego

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un primo diniego prefettizio, nonché la declaratoria di nullità o l’annullamento del nuovo provvedimento con cui la Prefettura di Brindisi aveva nuovamente negato il nulla osta al conseguimento della patente. Ha dedotto, quale vizio di elusione o violazione del giudicato, che la Prefettura non avrebbe dato corretta esecuzione alla precedente pronuncia. Con l’azione annullatoria ha dedotto la violazione dell’art. 120 del Codice della strada nella formulazione anteriore alla legge n. 177/2024, nonché eccesso di potere e contraddittorietà manifesta. In particolare, ha contestato l’utilizzazione, quali elementi ostativi, di pregresse condanne non seguite da riabilitazione, della sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di procedimenti o deferimenti non definitivi, sostenendo che l’art. 120, comma 1, C.d.S. avrebbe consentito di valorizzare soltanto condanne passate in giudicato e che, per taluni reati e misure, non sarebbe stata necessaria la previa riabilitazione. Il TAR aveva già respinto la domanda di ottemperanza e convertito il rito dell’ottemperanza in rito ordinario per la domanda annullatoria. In sede decisoria ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha esaminato la domanda annullatoria, ritenendo applicabile al nuovo provvedimento la normativa vigente al momento della sua adozione, in quanto la Prefettura aveva esaminato una nuova e autonoma istanza, esercitando un nuovo potere amministrativo. Ha quindi applicato il principio tempus regit actum e il nuovo secondo capoverso dell’art. 120, comma 3, C.d.S., introdotto dalla legge n. 177/2024 ed entrato in vigore il 10 dicembre 2024. Tale disposizione impone, in ogni caso, che per il conseguimento della nuova patente non sussistano le situazioni preclusive previste dal comma 1 dell’art. 120, equiparando sotto il profilo dei requisiti morali il conseguimento della prima patente e quello di una nuova patente dopo la revoca. Il Collegio ha tuttavia dichiarato inammissibile la domanda annullatoria per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, il diniego fondato sull’insussistenza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, C.d.S. costituisce esercizio di attività vincolata, sia nei presupposti sia nel contenuto, e incide su una posizione di diritto soggettivo; la controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la conclusione non è modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018, relativa all’automatismo della revoca, né dalla successiva sentenza n. 90/2019, che ha distinto la revoca dal diniego originario del titolo. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 1, Codice della strada

    Prevede requisiti soggettivi e situazioni ostative al conseguimento della patente; il diniego fondato sulla loro insussistenza è qualificato come attività vincolata e lesiva di un diritto soggettivo.

  • art. 120, comma 3, Codice della strada

    in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1

    A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 177/2024, le situazioni ostative del comma 1 si applicano anche al conseguimento di una nuova patente dopo la revoca.

  • art. 9 legge 25 novembre 2024, n. 177

    Ha introdotto il secondo capoverso del comma 3 dell’art. 120 C.d.S., applicabile al nuovo provvedimento adottato dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • artt. 7 e 29 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la domanda annullatoria, il cui rito era stato convertito da quello dell’ottemperanza a quello ordinario.

  • legge 25 novembre 2024, n. 177

    La normativa sopravvenuta è stata applicata in base al principio tempus regit actum, poiché il provvedimento impugnato era stato adottato nell’esercizio di un nuovo potere su una nuova istanza.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esamina una nuova e autonoma istanza dopo l’annullamento di un precedente provvedimento, gli atti successivi costituiscono espressione di un nuovo potere e devono essere valutati secondo la normativa vigente al momento della loro adozione, in applicazione del principio tempus regit actum.
  • A seguito della modifica dell’art. 120, comma 3, C.d.S. introdotta dalla legge n. 177/2024, le situazioni preclusive previste dal comma 1 dell’art. 120 si applicano anche al conseguimento di una nuova patente dopo la revoca, oltre che al conseguimento della prima patente.
  • La controversia relativa al diniego della patente per insussistenza dei requisiti morali previsti dall’art. 120, comma 1, C.d.S. appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché il diniego è espressione di attività vincolata e incide su una posizione di diritto soggettivo.
  • L’automatismo del diniego della patente fondato sull’art. 120, comma 1, C.d.S. non è superato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’automatismo della revoca: diniego originario e revoca del titolo sono poteri diversi, incidono su situazioni differenti e non sono assimilabili.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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