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Ordinanza

Ordinanza n. 11548/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. U.0062075 del 23.10.2025, avente a oggetto “Comunicazione dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese”, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha comunicato alla Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale il rigetto dell’istanza di accreditamento n. 109 del 29.06.2024, presentata al fine di ottenere l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua inglese; - della nota prot. n. U.0150325 del 2.07.2025, avente a oggetto “Comunicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990 ed all’art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62, dell’esito negativo della valutazione dell’istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese”, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ha comunicato alla Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale, il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento n. 109 del 29.06.2024, presentata al fine di ottenere l’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua inglese; - del Verbale n. 4 del 27.05.2025 della Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. n. 62/2022 per la valutazione della Domanda n. 110/2024, inoltrata da Mediaform Educational Qualifications and International Assessments Società Cooperativa Sociale in data 29.06.2024, ai fini dell’inclusione nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio di certificazioni linguistico comunicative in lingua straniera, con particolare riguardo alla lingua inglese; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;

Giustizia amministrativa202515813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di accreditamento quale ente certificatore per la lingua inglese, connesso preavviso di rigetto e verbale della commissione di valutazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il rigetto della propria istanza di accreditamento, presentata per ottenere l'inclusione nell'elenco dei soggetti qualificati al rilascio di certificazioni linguistico-comunicative in lingua straniera, con particolare riferimento alla lingua inglese. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto, il verbale della commissione di valutazione e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dalla precedente ordinanza istruttoria emerge che la ricorrente aveva chiesto l'acquisizione degli atti istruttori, dei verbali e delle schede di valutazione, nonché chiarimenti scritti sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Poiché l'Amministrazione non ha adempiuto alla precedente ordinanza n. 253 del 2026, che le imponeva di depositare gli atti istruttori, i verbali e le schede di valutazione richiesti e di fornire chiarimenti scritti, il Collegio ha reiterato l'incombente istruttorio. È stato assegnato al Ministero un ulteriore termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con l'avvertimento che l'eventuale mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto comunicato alla società ricorrente.

  • art. 5, comma 5, D.M. 10 marzo 2022, n. 62

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 10-bis l. 241/1990, nella comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento.

  • art. 6 D.M. 10 marzo 2022, n. 62

    La disposizione è indicata quale fondamento della nomina della commissione incaricata della valutazione della domanda di accreditamento.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata esecuzione degli incombenti istruttori da parte dell'Amministrazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione il deposito di atti istruttori e chiarimenti sui fatti di causa, la mancata esecuzione dell'ordine giustifica la reiterazione dell'incombente con un nuovo termine perentorio o comunque espressamente assegnato dal giudice.
  • L'inosservanza dell'ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. nell'ambito della decisione, secondo il prudente apprezzamento del collegio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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