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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48848/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (6 mesi di reclusione) sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere la causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuita' del fatto). In particolare, lamentava che il diniego era fondato esclusivamente su un generico richiamo ai precedenti penali, senza indicarne numero, epoca e indole, mentre risultava che i precedenti risalivano al 2012-2013 (reati contro il patrimonio) e che dopo tali episodi non aveva riportato condanne, sicche' non poteva parlarsi di abitualita' della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando carenza di motivazione della Corte di Appello in ordine alla esclusione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis. Ha affermato che la valutazione della particolare tenuita' del fatto richiede motivazione che evidenzi specifici indici oggettivi di gravita' della condotta e del grado di colpevolezza e che i precedenti hanno efficacia ostativa solo se sussistono le condizioni dell'art. 131-bis, comma 3 (es. delinquente abituale, professionale o per tendenza, o piu' reati della stessa indole). Poiche' la Corte territoriale si era limitata a un generico richiamo ai precedenti senza spiegare la loro comunanza di indole e senza indicarne numero/epoca, la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente al profilo della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis e rinviata per nuovo esame su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma disciplina la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la sua operativita' richiede una valutazione complessa e congiunta di parametri prevalentemente oggettivi (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, entita' del danno o del pericolo) e i precedenti ostano solo se configurano la abitualita' o altro profilo ostativo previsto dal comma 3.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri per la determinazione della pena (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, entita' del danno o del pericolo) che sono utili anche ai fini della valutazione della particolare tenuita' del fatto; tali elementi devono emergere con sufficiente specificita' nella motivazione.

  • art. 235 cod. pen.

    E' la norma incriminatrice alla base della condanna per cui l'imputato e' stato giudicato; nella sentenza di cassazione viene richiamata come riferimento dell'illecito per il quale occorre valutare la possibile applicazione di art. 131-bis.

Massime di principio

  • La causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis) richiede una motivazione specifica e motivata: il giudice deve indicare elementi oggettivi (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, entita' del danno/pericolo) che giustifichino l'esclusione della punibilita'.
  • Il richiamo generico ai precedenti penali e' insufficiente: se il giudice ritiene che i precedenti ostino all'applicazione di art. 131-bis deve indicare numero, epoca, natura e ragione per cui tali precedenti ostano (es. dimostrano abitualita' o comunanza di indole).
  • I precedenti personali incidono come ostativo alla tenuita' solo se ricorrono le condizioni del comma 3 di art. 131-bis (delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure piu' reati della stessa indole); in mancanza di cio' vanno considerati insieme agli altri parametri e non possono di per se' escludere la non punibilita'.
  • Se il giudice di primo grado ha applicato la pena nel minimo edittale e riconosciuto attenuanti, il giudice d'appello deve comunque motivare specificamente per escludere la particolare tenuita', non puo' limitarsi a conclusioni sintetiche.
  • In caso di motivazione carente circa l'applicazione (o esclusione) di art. 131-bis la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo esame, non ad estinguere direttamente il processo; occorre pertanto un nuovo giudizio che valuti compiutamente i parametri previsti dalla legge.
  • Per difendere la possibilita' di applicazione della tenuita' e' utile documentare assenza di condotte successive, la limitatezza del danno/pericolo e circostanze oggettive e temporali che mostrino l'episodicita' dell'illecito.

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