Sentenza n. 2573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma che aveva respinto il ricorso contro il giudizio di non idoneità psico-fisica al servizio nella Guardia di finanza e il rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, dopo avere superato le prove del concorso per l’ammissione al 92° corso per allievi marescialli della Guardia di finanza, veniva giudicato non idoneo al servizio in ragione di un’ernia discale L4-L5 con lombosciatalgia sinistra, accertata sulla base della documentazione clinica prodotta e di una visita specialistica svolta presso il Centro di reclutamento. Il ricorso gerarchico contro il giudizio veniva respinto. In primo grado il candidato deduceva violazione degli artt. 3 e 21-quater l. 241/1990, insufficienza della motivazione, sviamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del d.m. n. 155/2000 e delle direttive tecniche adottate dalla Guardia di finanza. Il TAR disponeva una verificazione medico-legale, all’esito della quale venivano riscontrate discopatie multiple anche di tipo erniario con impegno funzionale e una limitazione funzionale alla flessione dorsale del piede sinistro; la Commissione confermava la non idoneità. In appello il candidato contestava la valutazione della verificazione, la motivazione della sentenza, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la mancata rinnovazione della verificazione o disposizione di una consulenza tecnica, nonché la condanna alle spese. Deduceva inoltre che il superamento delle prove di efficienza fisica e successive valutazioni mediche favorevoli avrebbero dimostrato la propria idoneità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, con salvezza degli atti impugnati. Ha ritenuto che le valutazioni delle commissioni concorsuali in materia di idoneità psico-fisica costituiscano espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità o erroneità e irragionevolezza immediatamente percepibili dagli atti. Nel caso concreto, il procedimento è stato ritenuto accurato e conforme ai criteri normativi e tecnici applicabili: la documentazione clinica, la visita del 9 febbraio 2021 e la successiva verificazione avevano evidenziato la patologia e specifiche limitazioni funzionali. Il giudizio di non idoneità è stato quindi considerato atto dovuto alla luce del d.m. n. 155/2000 e delle direttive tecniche della Guardia di finanza, che individuano tra le cause di non idoneità le ernie discali quando riconducibili a patologie dell’apparato locomotore causa di dismorfismi o limitazioni funzionali. Il Collegio ha precisato che, nel caso concreto, la verificazione aveva effettivamente rilevato una limitazione funzionale e un impegno funzionale, sicché non era necessario disporre ulteriori accertamenti. Sono state ritenute irrilevanti le successive valutazioni mediche favorevoli, poiché l’idoneità deve essere accertata con riferimento al momento della selezione e gli accertamenti psico-fisici concorsuali sono, di regola, irripetibili, salvo abnormità derivanti da malfunzionamento degli strumenti o alterazione sostanziale dei protocolli. Il superamento delle prove di efficienza fisica non è stato ritenuto decisivo, trattandosi di giudizio distinto dall’idoneità psico-fisica accertata mediante esami e visite mediche. La censura sulle spese di primo grado è stata respinta per genericità. Le spese del grado d’appello sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione degli atti e della sentenza, escludendo genericità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni dedotte dall’appellante; il testo non attribuisce alla norma un’autonoma incidenza decisoria.
d.m. 17 maggio 2000, n. 155
“le ernie discali ed i loro pregressi trattamenti chirurgici” tra le “patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o di limitazioni funzionali”
La disciplina consente il giudizio di non idoneità quando la patologia rientrante nella previsione normativa sia accompagnata da dismorfismi o limitazioni funzionali; nel caso concreto tali limitazioni sono state accertate.
decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale della Guardia di finanza, allegato 1, punto XX, lett. a), n. 228
“le ernie discali ed i loro pregressi trattamenti chirurgici”
La direttiva tecnica costituisce parametro applicativo per l’accertamento dell’idoneità e individua le ernie discali, quando causa di dismorfismi o limitazioni funzionali, tra le condizioni ostative.
decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale della Guardia di finanza, allegato 1, punto XX, lett. a), n. 229
“discopatie e protrusioni discali anche se non associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”
La disposizione è stata richiamata dalla Commissione di verificazione quale ulteriore parametro diagnostico; il caso concreto è stato comunque fondato anche sull’accertato impegno funzionale.
artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, c.p.a.
Hanno consentito al Collegio di prescindere dall’integrazione del contraddittorio, poiché l’appello è stato ritenuto manifestamente infondato.
artt. 3 e 88, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamati per ritenere completa, sebbene sintetica, la motivazione della sentenza di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei terzi citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le valutazioni tecniche delle commissioni concorsuali in materia di idoneità psico-fisica costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità o erroneità e irragionevolezza immediatamente percepibili dagli atti.
- Nei concorsi per il reclutamento nelle forze armate e di polizia, il giudizio di non idoneità fondato su una patologia dell’apparato locomotore è legittimo quando la patologia rientrante nelle previsioni tecniche applicabili risulti associata a dismorfismi o limitazioni funzionali effettivamente accertati dalla commissione competente.
- I requisiti di idoneità psico-fisica devono essere posseduti e verificati nel momento proprio della procedura concorsuale; gli accertamenti successivi, anche se di segno favorevole, non possono ordinariamente sovvertire il giudizio originario, salvo che sia dimostrata l’abnormità dell’accertamento per malfunzionamento degli strumenti diagnostici o alterazione sostanziale dei protocolli.
- Il superamento delle prove di efficienza fisica non dimostra di per sé l’idoneità psico-fisica al servizio, poiché si tratta di valutazioni distinte: la prima riguarda il superamento di specifiche prove ginniche, mentre la seconda deriva da esami clinici e visite mediche.
- Le censure di difetto di istruttoria, travisamento, illogicità o carenza motivazionale devono essere sorrette da specifiche allegazioni fattuali idonee a fornire almeno un ragionevole principio di prova del vizio; la loro mera enunciazione non è sufficiente.
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