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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44367/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della loro condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Sostenevano l'inconciliabilità tra la loro condanna (pronunciata con rito abbreviato) e le sentenze di assoluzione, con formula "per non aver commesso il fatto", pronunciate nei confronti di altri imputati giudicati con rito ordinario, deducendo che le condotte erano sovrapponibili e che pertanto i principi che hanno condotto all'assoluzione degli altri dovrebbero estendersi anche a loro, rendendo possibile la revisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e li ha rigettati. Pur rilevando che la premessa giuridica contenuta nell'ordinanza della Corte di appello (secondo cui la revisione potrebbe operare soltanto tra sentenze concernenti il medesimo imputato) non è corretta in termini assoluti, la Cassazione ha ritenuto che nel caso concreto non sussista incompatibilità oggettiva fra i giudicati. La sentenza assolutoria non aveva accertato un fatto incompatibile con l'esistenza dell'associazione ritenuta nella sentenza di condanna; la difesa si basava su una deduzione interpretativa (in bonam partem) della formula assolutoria anziché su un dato oggettivo che escludesse l'associazione o riducesse il numero dei partecipi al di sotto del minimo legale. Mancando tale prova di incompatibilità fattuale, l'istanza di revisione è stata respinta e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La disciplina della revisione comprende l'ipotesi di inconciliabilità tra giudicati irrevocabili; l'inconciliabilità rilevante per la revisione riguarda, in particolare, l'esistenza di un contrasto oggettivo tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze

  • art. 416-bis cod. pen.

    La configurabilità del reato di associazione rileva ai fini della revisione quando una sentenza definitiva ne neghi oggettivamente l'esistenza in modo incompatibile con la condanna di altro imputato; la revisione è ammessa se, ad es., l'assoluzione di tutti gli altri partecipi rende impossibile la sussistenza dell'associazione per carenza del numero minimo di partecipi

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.5, n. 633 del 2/12/2017, Boschetti)

    Sez.5, n. 633 del 2/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928

    Principio secondo cui la sentenza passata in giudicato ha efficacia preclusiva principalmente nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto; questo passaggio è citato come limite di un orientamento restrittivo

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.2, n. 18209 del 26/2/2020, Popescu)

    Sez.2, n. 18209 del 26/2/2020, Popescu Rv. 279446

    Affermata l'ammissibilità della revisione anche nel caso di imputati diversi quando sussista una inconciliabilità oggettiva tra le valutazioni giuridiche del medesimo fatto storico

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.2, n. 24324 del 26/4/2022, De Matteis)

    Sez.2, n. 24324 del 26/4/2022, De Matteis, Rv. 283536

    Confermato che la revisione è possibile quando la sentenza irrevocabile di condanna è incompatibile con la sentenza di assoluzione, per insussistenza del fatto, di tutti gli altri compartecipi, rendendo oggettivamente impossibile la sussistenza dell'associazione

Massime di principio

  • La revisione per inconciliabilità tra giudicati è ammessa quando vi sia una contraddizione oggettiva e fattuale tra le sentenze, non quando si tratti di mera diversa valutazione delle condotte da parte di giudici diversi.
  • L'assoluzione "per non aver commesso il fatto" di tutti gli altri partecipi può giustificare la revisione della condanna di uno solo se tale assoluzione rende impossibile, per carenza numerica o per negazione del fatto storico, la configurazione dell'associazione.
  • Non è sufficiente una interpretazione favorevole (in bonam partem) della formula assolutoria: il ricorrente deve dimostrare un'incompatibilità oggettiva e non una semplice deduzione o riconsiderazione della stessa vicenda processuale.
  • Sentenze emesse in procedimenti separati a carico di imputati diversi possono legittimamente avere esiti differenti senza che ciò determini automaticamente i presupposti per la revisione.
  • Chi invoca la revisione deve specificare e provare i profili fattuali incompatibili (ad es. il numero residuo dei partecipi inferiore al minimo richiesto dalla legge) e non limitarsi a sottolineare la sovrapponibilità delle condotte.
  • La corretta valutazione dell'ammissibilità della revisione richiede un esame concreto delle motivazioni delle sentenze contrastanti per verificare se vi sia una reale e non apparente contraddizione.

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