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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 10672 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento relativa all'ICI 2004, sostenendo che il Comune non poteva richiedere nuovamente l'importo indicato nel precedente avviso di accertamento senza prima rideterminare l'imposta sulla base della reale classificazione e delle corrette rendite catastali degli immobili. La precedente sentenza della CTP aveva infatti escluso dalla base imponibile un immobile non di proprietà della contribuente e aveva imposto, per gli altri immobili, la verifica della corretta classificazione catastale. La contribuente ha inoltre contestato la violazione del giudicato, il difetto di motivazione dell'ingiunzione e l'ammissibilità delle difese nuove formulate dal Comune in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che le argomentazioni del Comune sull'interpretazione della precedente sentenza costituissero mere difese e non nuove eccezioni soggette alla preclusione prevista dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, stabilendo che il Comune non poteva emettere l'ingiunzione limitandosi a richiamare il precedente avviso di accertamento e a sottrarre l'imposta relativa all'immobile escluso. Poiché la precedente sentenza aveva imposto la verifica delle rendite e della classificazione catastale, l'ente avrebbe dovuto effettuare tale verifica ed emettere un atto motivato, spiegando perché riteneva corrette le rendite utilizzate. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La preclusione riguarda le eccezioni nuove in senso stretto, ma non le mere difese con cui una parte contesta le ragioni poste a fondamento del ricorso o interpreta diversamente una precedente decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    È richiamato in relazione alla produzione documentale nel giudizio d'appello, ritenuta compatibile con la natura di mera difesa delle argomentazioni del Comune.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza vincola le parti e deve essere rispettato nell'attività successiva dell'ente impositore. Nel caso concreto, il Comune doveva attenersi all'obbligo di verificare la reale classificazione catastale degli immobili.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati. Quando la precedente decisione impone una nuova verifica dei dati catastali, non è sufficiente un mero calcolo aritmetico o il semplice richiamo a un precedente avviso: l'ente deve spiegare le ragioni della pretesa.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza tributaria impone all'ente di rideterminare l'imposta sulla base di specifici dati, l'ente deve svolgere concretamente tale verifica prima di procedere alla riscossione.
  • Non è sufficiente richiamare un precedente avviso di accertamento o effettuare una semplice sottrazione matematica se la base imponibile, la rendita o la classificazione catastale sono state oggetto di contestazione.
  • L'atto successivo deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di comprendere quali dati siano stati utilizzati e perché siano stati ritenuti corretti.
  • Un'ingiunzione di pagamento non può sostituire un nuovo atto accertativo quando la precedente pronuncia non ha confermato integralmente la pretesa, ma ha subordinato la sua quantificazione a ulteriori verifiche.
  • Il giudicato vincola l'amministrazione anche nella fase successiva alla decisione: l'ente non può eludere gli obblighi derivanti dalla sentenza mediante una richiesta di pagamento sostanzialmente identica a quella già contestata.
  • Le argomentazioni dirette a contestare la ricostruzione avversaria o a interpretare una precedente sentenza possono costituire mere difese, e non eccezioni nuove, purché non introducano una domanda o un tema di decisione completamente diverso.

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