Sentenza n. 1515/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Dipartimento dei Servizi Territoriali e Urbanistici, Servizio Repressione Abusi Edilizi e Pubblica Incolumità del Comune di Messina n. -OMISSIS- del 10.12.2024, notificata il 19.12.2024, contenente ordinanza di demolizione, ex art. 31 D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e ss.mm.ii., delle opere eseguite abusivamente e di rimessa in pristino dei luoghi inerenti ad un immobile, di proprietà del ricorrente, sito in -OMISSIS-, già -OMISSIS-, -OMISSIS- – -OMISSIS-; - ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 15.5.2024 del Servizio SUE (Sportello Unico Edilizia) relativamente alla CILA Unica (prot. n. -OMISSIS- del 13.05.2024) di divieto di prosecuzione; - nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26/11/2025: - della Determinazione del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici, Servizio Repressione Abusi Edilizi e Pubblica Incolumità del Comune di Messina n. -OMISSIS- del 5/9/2025 (prot. n. -OMISSIS- dell’8/9/2025) contenente ordinanza di demolizione, ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., delle opere eseguite abusivamente e rimessa in pristino dei luoghi presso il medesimo immobile sito in -OMISSIS- già -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- – Messina; - nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a tettoie, verande, ampliamenti e altri manufatti ritenuti abusivi, nonché il precedente diniego di sanatoria richiamato per relationem
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato dapprima un'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che le opere fossero state realizzate previa CILA e che la tettoia fosse una struttura precaria e facilmente amovibile, riconducibile all'edilizia libera. Ha contestato inoltre la qualificazione catastale e urbanistica di alcuni monovani originariamente assentiti in categoria C2, sostenendo che fossero sempre stati destinati ad uso abitativo e che la chiusura di verande o spazi aperti non avesse determinato mutamento di destinazione d'uso né aumento di volume o superficie utile. Ha dedotto anche di avere presentato istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, sostenendo che nelle more l'ordine di demolizione dovesse ritenersi sospeso. Dopo la revoca dell'originaria ordinanza e la rettifica della concessione edilizia in sanatoria relativa alla destinazione dei monovani, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro una nuova ordinanza di demolizione, contestando il diniego di sanatoria posto a fondamento dell'atto. Ha sostenuto che le tettoie di collegamento non producessero aumento di volume, che gli interventi fossero riconducibili all'edilizia libera e che la zona non fosse soggetta al divieto o alle limitazioni urbanistiche richiamate dall'art. 64 delle N.A. comunali. Ha inoltre invocato la successiva riclassificazione paesaggistica dell'area e il nulla osta idrogeologico, lamentando il difetto di istruttoria e il mancato rispetto dei relativi pareri. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso principale per revoca dell'atto impugnato e l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata impugnazione tempestiva del diniego di sanatoria e degli atti presupposti, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per cessazione della materia del contendere, poiché l'originaria ordinanza di demolizione era stata revocata dal Comune. Ha invece rigettato i motivi aggiunti. In via preliminare ha rilevato che, ordinariamente, la mancata impugnazione tempestiva del diniego di sanatoria impedisce di contestare, mediante l'impugnazione della successiva ordinanza di demolizione, vizi attinenti alla sostanziale abusività o non sanabilità delle opere. Nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto ammissibili le censure sostanziali perché la nuova ordinanza riproduceva ampiamente il diniego di sanatoria, integrandone la motivazione per relationem, e perché l'ordinanza non era stata preceduta da un autonomo verbale di accertamento, con conseguente assenza di un previo contraddittorio sui nuovi profili degli abusi. Nel merito, il TAR ha escluso che le opere potessero essere valutate atomisticamente: tettoie, ampliamenti, verande, zona ex forno e locale tecnico dovevano essere considerate unitariamente, in ragione della loro reciproca integrazione e dell'impatto complessivo sull'assetto urbanistico. Tale valutazione evidenziava la creazione di superfici e volumi utili, incompatibile con l'edilizia libera e tale da richiedere un titolo edilizio adeguato, quale il permesso di costruire o, ricorrendone i presupposti, la SCIA alternativa. Le verande sono state inoltre ritenute manufatti stabili e non precari. Il giudice ha poi distinto i vincoli urbanistici derivanti dal PRG dai vincoli paesaggistici e idrogeologici, riconoscendone l'autonomia e la possibile coesistenza. La successiva modifica del vincolo paesaggistico e il nulla osta idrogeologico non incidevano quindi sulla valutazione comunale della conformità urbanistico-edilizia delle opere, né potevano rendere assentibili opere già abusivamente realizzate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base del potere comunale di ordinare la demolizione e la rimessione in pristino delle opere edilizie abusive.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Riguarda l'istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente; il relativo diniego è stato richiamato per relationem nella nuova ordinanza di demolizione.
art. 145, comma 3, d.lgs. 42/2004
se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici
La prevalenza delle prescrizioni paesaggistiche non esclude che gli strumenti urbanistici comunali dettino disposizioni aggiuntive, anche più restrittive, nell'ambito della propria competenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente, considerando l'immobile o il complesso immobiliare nel suo insieme e l'impatto complessivo delle opere sull'assetto territoriale; non è consentito isolare singoli interventi per sostenerne l'autonoma irrilevanza edilizia.
- La realizzazione di nuovi volumi o superfici utili esclude, in linea generale, la riconducibilità dell'intervento all'edilizia libera e richiede un titolo edilizio adeguato, quale il permesso di costruire o, se previsto, la SCIA alternativa al permesso di costruire.
- Un manufatto deve considerarsi non precario quando, per consistenza e caratteristiche, risulta stabile e destinato a soddisfare esigenze non meramente temporanee, anche se astrattamente realizzato con elementi amovibili.
- La mancata impugnazione tempestiva del diniego di sanatoria impedisce normalmente di contestare, mediante l'impugnazione della successiva ordinanza di demolizione, vizi riguardanti la sostanziale abusività o non sanabilità delle opere; le censure possono tuttavia essere esaminate quando la nuova ordinanza riproduca il diniego integrandone la motivazione per relationem e non vi sia stato un autonomo previo accertamento o contraddittorio sui profili contestati.
- I vincoli urbanistici derivanti dallo strumento urbanistico comunale e i vincoli paesaggistici operano su piani distinti, tutelano interessi pubblici diversi e possono coesistere; l'eventuale modifica o attenuazione del vincolo paesaggistico non elimina automaticamente le più restrittive prescrizioni urbanistiche comunali.
- L'autorizzazione paesaggistica, il titolo edilizio e gli altri atti di assenso relativi a vincoli ambientali o idrogeologici svolgono funzioni autonome: l'assenso paesaggistico o idrogeologico non sostituisce la verifica della conformità urbanistico-edilizia e non rende sanabili opere già abusive secondo il PRG.
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