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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32375/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore subordinato aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo di crediti derivanti dal rapporto di lavoro: differenze retributive, quota di TFR, indennità sostitutiva del preavviso e risarcimento del danno biologico asseritamente causato da demansionamento. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, per il danno da dequalificazione, indispensabile la produzione del contratto collettivo applicabile e, per il preavviso, il richiamo al CCNL di riferimento per calcolare i 45 giorni di preavviso. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione dell’art. 2103 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che non fosse necessaria la produzione del CCNL per accertare il demansionamento; (2) violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., perché il Fallimento non avrebbe contestato il termine di preavviso di 45 giorni e la questione riguardava solo la base di calcolo dell’indennità; (3) violazione dell’art. 2120 c.c., perché il TFR poteva essere comunque riconosciuto almeno per un importo inferiore a quello richiesto, nonostante la quantificazione originaria fosse basata su differenze retributive non riconosciute.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erroneo il diniego di esame della domanda risarcitoria fondata sul demansionamento: nel regime previgente dell’art. 2103 c.c. il lavoratore deve allegare i fatti costitutivi della dequalificazione, mentre incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento o la giustificazione dello ius variandi; la produzione del CCNL non è condizione necessaria per scrutinare la domanda, potendo semmai rilevare per giustificare la condotta datoriale. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non chiarivano adeguatamente in cosa consistesse la violazione di legge e non riportavano in modo sufficiente gli atti processuali rilevanti. Il decreto del Tribunale è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria da demansionamento e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    nella formulazione antecedente il d. lgs. n. 81/2015

    Nel regime previgente, il lavoratore che deduca demansionamento/dequalificazione deve allegare i fatti significativi dell’inesatto adempimento, ma non è tenuto a produrre il CCNL; spetta al datore provare l’esatto adempimento o la giustificazione dello ius variandi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di dedotta violazione di legge dei motivi di ricorso.

  • art. 2118 c.c.

    Rileva ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2119 c.c.

    È richiamato congiuntamente all’art. 2118 c.c. nella censura sull’indennità di preavviso, ma senza specifica e autosufficiente deduzione del vizio.

  • art. 2120 c.c.

    È la norma invocata per il TFR, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specifico e privo di adeguato richiamo agli atti processuali.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato come fondamento generale del criterio per cui il debitore deve provare che l’inadempimento dipenda da causa a lui non imputabile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e il loro contenuto essenziale, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio in cui il lavoratore deduca demansionamento o dequalificazione ex art. 2103 c.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2015, la domanda non può essere respinta solo perché il ricorrente non abbia prodotto il contratto collettivo applicabile: è sufficiente l’allegazione in fatto delle mansioni precedenti e successive, mentre il datore di lavoro deve provare la legittimità del mutamento o l’assenza di dequalificazione.
  • In caso di allegato inadempimento datoriale, il riparto dell’onere probatorio segue il principio per cui il creditore-lavoratore deve provare il fatto costitutivo della pretesa, ma non l’esatto adempimento della controparte; grava sul datore dimostrare di aver correttamente adempiuto o che l’eventuale mutamento di mansioni era giustificato.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare chiaramente in cosa consista l’errore del giudice di merito e riportare gli atti processuali rilevanti nella parte essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La censura relativa alla quantificazione di crediti di lavoro come indennità di preavviso o TFR non può limitarsi a contestazioni generiche o a richiami non puntuali alla non contestazione avversaria: il ricorrente deve indicare con precisione la base di calcolo contestata e gli atti da cui emergono i fatti processuali dedotti.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRLicenziamentoOpposizioni esecutive
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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