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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02616/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di divisione di un pianerottolo situato al primo piano di un edificio condominiale, proposta davanti al Tribunale e poi decisa in appello con rigetto della domanda. La Corte d'appello aveva ritenuto che la divisione di una parte comune dell'edificio richiedesse il consenso di tutti i condomini, applicando di fatto la formulazione dell'art. 1119 c.c. risultante dalla riforma del 2012. La ricorrente ha censurato tale decisione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1119 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la norma applicata dalla Corte territoriale non era ancora vigente al momento della proposizione della domanda, introdotta con citazione notificata il 7 novembre 2009. La controricorrente ha resistito e, in prossimità della camera di consiglio, ha depositato istanza di interruzione del giudizio per morte della parte; la Corte ha però escluso l'interruzione nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato preliminarmente l'istanza di interruzione del processo per morte della controricorrente, richiamando il principio per cui il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio e non è soggetto all'interruzione per gli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. Quanto al merito, ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato la versione novellata dell'art. 1119 c.c., introdotta dalla L. n. 220/2012 ed entrata in vigore il 18 giugno 2013, invece della disciplina previgente, applicabile ratione temporis al giudizio iniziato nel 2009. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1119 c.c.

    «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio»

    La Corte evidenzia che tale inciso appartiene alla formulazione introdotta dalla riforma del 2012 e non era applicabile al giudizio iniziato nel 2009; la decisione di merito aveva quindi applicato una norma non vigente ratione temporis.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge commessa dalla Corte d'appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    La Corte afferma che, nel giudizio di cassazione, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per gli eventi previsti da tali norme.

  • art. 1119 c.c. (testo previgente)

    Nel testo applicabile ratione temporis, l'indivisibilità delle parti comuni dipendeva dal fatto che la divisione rendesse più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino, non dal consenso unanime dei partecipanti al condominio.

  • L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 4

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 1119 c.c., entrata in vigore solo dal 18 giugno 2013, dunque non applicabile alla lite in esame.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non opera, in linea generale, l'interruzione del processo per morte della parte costituita, poiché il procedimento è retto dall'impulso d'ufficio una volta instaurato il contraddittorio.
  • Quando il giudizio è introdotto prima dell'entrata in vigore di una modifica legislativa, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della proposizione della domanda, salvo diversa previsione espressa.
  • In tema di divisione di parti comuni condominiali, il giudice deve applicare la versione dell'art. 1119 c.c. temporalmente vigente: il requisito del consenso unanime dei condomini non può essere utilizzato retroattivamente se introdotto solo da una riforma successiva.
  • La violazione del parametro normativo applicabile ratione temporis integra errore di diritto censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio della sentenza che abbia deciso sulla base di una disciplina non vigente.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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