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Sentenza

Sentenza n. 11973/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - dell'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoquarantatre (143) posti nella qualifica di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza - indetto da ARES 118 in esecuzione della deliberazione n. 557 del 26/06/2024, a seguito dello svolgimento della prova pratica, tenutasi in data 04/09/2025, esclusione della quale il ricorrente è venuto a conoscenza, in data 10/10/2025, a seguito della pubblicazione dell'elenco di seguito descritto; - dell'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale, reso noto mediante pubblicazione, in data 10/10/2025, dell'Avviso n.4 sul sito internet www.ares118.it, nella sezione “concorsi”, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito, - della nota datata 28/10/2025, prot. n.24552/2025, a firma del Presidente della 2^ Sottocommissione, trasmessa da Ares 118 in data 28/10/2025, a seguito dell'istanza di accesso agli atti, nonché in data 31/10/2025 (a seguito di ulteriore richiesta del ricorrente), con la quale l'esclusione è stata motivata in virtù del preteso mancato superamento della prova pratica, per lo scadere del termine massimo di otto (8) minuti, stabilito dall'Avviso n.1 della Commissione Principale; - della scheda di valutazione relativa al ricorrente, trasmessa con la predetta nota, - dell'Avviso n.1 della Commissione principale, datato 24/07/2025, relativo alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, nella parte in cui risultano violative del bando di concorso “de quo”;

Giustizia amministrativa202513959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per mancato superamento della prova pratica di guida, nonché atti connessi, inclusi l'Avviso n. 1 della Commissione e la scheda di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso per 143 posti di autista di ambulanza. Il bando prevedeva una prova pratica di guida, da valutarsi con un punteggio minimo di 21/30, consistente nella guida di un'ambulanza con slalom dinamico in avanti, retromarcia con parcheggio, impostazione delle traiettorie, percorrenza in curva, passaggio in strettoie e frenata modulata. L'Avviso n. 1 della Commissione aveva stabilito che la prova dovesse essere completata entro il termine massimo di otto minuti, a pena di invalidità e di esclusione. Il candidato, avendo impiegato 10 minuti e 49 secondi, non era stato ammesso alla prova orale. Ha dedotto, in particolare: la difformità dell'Avviso rispetto al bando, per l'introduzione dello slalom dinamico in retromarcia; l'illegittimità del limite temporale di otto minuti; la disparità di trattamento tra candidati; l'irregolarità della scheda di valutazione, recante firme non leggibili e una presunta alterazione dell'orario di inizio della prova; l'incertezza circa l'effettiva presenza dei commissari; nonché l'illegittimità del diniego di accesso alle schede di valutazione degli altri candidati. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività delle note difensive depositate dal ricorrente e ne ha disposto lo stralcio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'Avviso n. 1 si fosse limitato a specificare, in funzione attuativa del bando, la durata massima della prova pratica, senza introdurre una prescrizione innovativa; il limite degli otto minuti era considerato un elemento necessario per disciplinare lo svolgimento della prova. Ha valorizzato anche il dato secondo cui l'87,17% dei candidati che avevano partecipato alla prova l'aveva superata. Non è stata ravvisata alcuna disparità di trattamento, peraltro dedotta in modo generico. La previsione della prova con slalom dinamico in avanti e in retromarcia con parcheggio è stata ritenuta compatibile con la clausola del bando relativa allo slalom dinamico in avanti e alla retromarcia con parcheggio; il ricorrente non aveva spiegato in che modo tale modalità avrebbe inciso sulla parità di trattamento o sulla sua aspettativa a essere valutato secondo le regole stabilite. Quanto alla correzione dell'orario di inizio, il TAR ha osservato che la scheda risultava sottoscritta da entrambi i componenti della commissione e che, per contestarne l'autenticità o la genuinità, sarebbe stata necessaria la proposizione della querela di falso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10 del bando di concorso

    Modalità di guida di un'ambulanza con slalom dinamico in avanti, retromarcia con parcheggio, impostazione traiettorie, percorrenza in curva, passaggio in strettoie e frenata modulata. La prova pratica verrà valutata trenta punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30

    La clausola del bando ha definito le modalità essenziali della prova pratica e il punteggio minimo di superamento; l'Avviso della Commissione è stato ritenuto compatibile con essa e meramente attuativo quanto alla durata massima della prova.

  • Avviso n. 1 della Commissione principale del 24/07/2025

    la singola prova dovrà svolgersi nel limite temporale massimo di 8 minuti, pena l'invalidità e la mancata valutazione della stessa, con susseguente esclusione del Candidato

    La previsione del limite temporale è stata ritenuta una specificazione attuativa necessaria della prova pratica, non un'innovazione del bando.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso individua le modalità essenziali di una prova pratica, la commissione può specificarne gli aspetti organizzativi e attuativi, compresa la durata massima, purché non alteri la struttura sostanziale della prova né introduca criteri incompatibili con la lex specialis.
  • La previsione, in un avviso della commissione, di un limite temporale necessario a rendere concretamente valutabile una prova pratica non è innovativa rispetto al bando se si limita a disciplinarne lo svolgimento e non modifica i contenuti essenziali della prova.
  • La censura di disparità di trattamento tra candidati deve essere specifica e supportata da elementi concreti; una deduzione generica non è idonea a dimostrare l'illegittimità della procedura concorsuale.
  • La sottoscrizione della scheda di valutazione da parte dei componenti della commissione impedisce di contestarne incidentalmente l'autenticità o la genuinità nel giudizio amministrativo: ove si intenda contestare tali profili, è necessaria la proposizione della querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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