Cassazione Civile, Ordinanza n. 34590/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di una panetteria per un lungo periodo di tempo, aveva agito per ottenere il pagamento di una somma residua del TFR e delle ferie maturate e non godute nell'anno 2011. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la datrice di lavoro al pagamento di Euro 8.994,03 oltre accessori; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che i giudici di merito non avessero considerato un versamento di Euro 5.892,14 asseritamente effettuato a titolo di indennità di cessazione del rapporto; con il secondo ha dedotto violazione della L. n. 42/2000, sostenendo che il lavoratore non avrebbe potuto pretendere somme per ferie non godute e altri emolumenti senza documentazione a sostegno. Il controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato secondo il vecchio modello del vizio di motivazione non più compatibile con l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato, applicabile ratione temporis; inoltre, trattandosi di doppia conforme, era precluso il sindacato di legittimità sulla ricostruzione di fatto salvo casi estremi non dedotti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e comunque fondato su una legge non pertinente alla controversia, che riguardava un rapporto di lavoro tra panetteria e panettiere e non i piloti militari. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di motivazione non è più denunciabile nei termini antecedenti alla riforma; il motivo deve rispettare il nuovo perimetro del controllo di legittimità.
art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
La riforma del 2012 è richiamata per affermare l'applicabilità del nuovo art. 360, n. 5, al caso concreto.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme è escluso il controllo di legittimità sulla ricostruzione di fatto compiuta dai giudici di merito, salvo ipotesi estreme di motivazione mancante, affetta da vizi giuridici o manifestamente incomprensibile.
L. 28 febbraio 2000, n. 42
È ritenuta non pertinente rispetto alla controversia, perché disciplina i piloti militari e non il rapporto di lavoro dedotto in causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere fondato su una generica censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma deve attenersi ai limiti oggi consentiti dal controllo di legittimità.
- Nel caso di doppia conforme, il sindacato della Cassazione sulla ricostruzione dei fatti è precluso, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, giuridicamente viziata o intrinsecamente incomprensibile.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e pertinente alla fattispecie; il richiamo a una disciplina normativa estranea al rapporto controverso rende la censura inammissibile.
- La deduzione di un pagamento già effettuato o di fatti estintivi del credito richiede una censura processualmente corretta e coerente con il perimetro del giudizio di legittimità, non potendo risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
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