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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26552/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della relativa accettazione da parte della controricorrente; di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un verbale elevato dalla polizia municipale per il superamento del limite di velocità in Bacino San Marco da parte di un natante, con conseguente ordinanza-ingiunzione del Ministero competente nei confronti della società armatrice, ritenuta obbligata in solido quale ente armatore. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione della società; il Tribunale aveva poi accolto l’appello del Ministero sulla prova della funzionalità del telelaser, ma aveva comunque annullato l’ordinanza-ingiunzione per mancata segnalazione preventiva e visibile della postazione di controllo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso. La società ha accettato la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte intimata, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e consente la compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La rinuncia al ricorso esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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