Ordinanza n. 2849/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: capitolato aggiudicazione a Royal coffee approvazione graduatoria; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 10.4.2026: - in via cautelare, respingere la domanda di sospensione proposta dal ricorrente principale perché infondata; - nel merito, dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso principale; - in subordine, accogliere il presente ricorso incidentale e dichiarare inammissibile e infondato il ricorso principale. Con vittoria di spese e onorari. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.4.2026: bando di gare, disciplinare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione della graduatoria e aggiudicazione della concessione del servizio, nonché bando e disciplinare di gara impugnati con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il capitolato, l'approvazione della graduatoria e l'aggiudicazione della concessione a favore dell'impresa controinteressata. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione al bando e al disciplinare di gara. L'impresa aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e, in subordine, l'accoglimento del ricorso incidentale. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi dedotti, ma dà atto della contestazione della lex specialis e dell'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito da adeguato fumus boni iuris, anche alla luce della compiuta disamina e interpretazione della lex specialis. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'Amministrazione aveva riferito di non avere ancora stipulato il contratto e, trattandosi di una concessione triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, risultava possibile l'eventuale subentro. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente soltanto in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge; sono state compensate tra le altre parti. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato può essere negata quando il ricorso non presenta un adeguato fumus boni iuris alla luce dell'interpretazione della lex specialis di gara.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il contratto non è ancora stato stipulato e, per la durata della concessione, risulta concretamente possibile l'eventuale subentro dell'impresa ricorrente in caso di accoglimento del ricorso nel merito.
- La mancata stipulazione del contratto non determina automaticamente l'accoglimento della tutela cautelare: occorre comunque la compresenza del fumus boni iuris e del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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