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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05452/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di una comproprietaria di una striscia di terreno destinata, secondo la sua prospettazione, a strada comune di accesso alle rispettive proprietà, contro l'altro comproprietario della medesima area. L'attrice chiedeva l'accertamento dell'illegittima occupazione dell'area comune, la riduzione in pristino mediante rimozione di quanto realizzato e delle piante, nonché il risarcimento dei danni. Il convenuto sosteneva invece che la striscia fosse sempre stata adibita a giardino. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello, in parziale riforma, confermava il rigetto dell'appello principale del convenuto e lo condannava anche al risarcimento del danno. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi, tutti ricondotti all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: 1) omesso esame della dedotta carenza di legittimazione passiva, assumendo che dagli atti di vendita non risultasse a suo carico l'obbligo di costruire la strada; 2) omesso esame dello stato dei luoghi, poiché al momento degli acquisti l'area sarebbe già stata recintata e adibita a giardino; 3) omesso esame della documentazione amministrativa, da cui emergeva un nullaosta per un accesso a uso passo agricolo e non per la realizzazione di una strada, con conseguente erroneità della condanna al risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non denunciavano un vero omesso esame di fatti storici decisivi, ma miravano a contestare l'accertamento in fatto e l'interpretazione dell'atto di divisione compiuti dal giudice di merito, chiedendo una nuova valutazione del materiale probatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la diversa lettura delle prove. Ha inoltre osservato che l'interpretazione dell'atto di divisione, che aveva portato a ritenere comune e destinata a strada la striscia di terreno, non era stata validamente censurata e che le autorizzazioni amministrative non erano decisive nei rapporti tra privati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo l'intimata svolto difese. È stata inoltre data atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame è ammissibile solo se denuncia l'omessa considerazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta dedurre l'omessa valutazione di elementi istruttori o sollecitare una diversa lettura delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando le censure riguardano l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice, non potendo essere utilizzato per censurare la valutazione delle prove o l'interpretazione dei documenti.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato il fatto storico rilevante e ne ha tratto una certa conclusione interpretativa, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio sotto la veste del vizio motivazionale.
  • Le autorizzazioni o i nullaosta amministrativi non sono di per sé decisivi nei rapporti privatistici se la controversia riguarda l'accertamento dei diritti tra comproprietari o confinanti.
  • L'interpretazione dell'atto negoziale o divisionale compiuta dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità consentito, non mediante una nuova lettura alternativa del titolo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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