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Sentenza

Sentenza del 16/12/2019 n. 33095 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva ritenuto legittima la richiesta dei dazi doganali integrali relativi a un'importazione del 2004. L'accertamento riguardava l'asserita elusione del contingentamento unionale delle banane: S.G. s.r.l. avrebbe utilizzato il proprio certificato AGRIM per importare la merce con dazi ridotti, rivendendola poi alla Q. Italia s.p.a. La ricorrente ha inoltre dedotto di poter beneficiare, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., del giudicato favorevole ottenuto dalla coobbligata solidale Q. Italia s.p.a. con Cass. n. 30810/2017, che aveva annullato il medesimo avviso di rettifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare fondata sull'art. 1306, comma 2, c.c., ritenendo applicabile alla materia tributaria il principio secondo cui il condebitore solidale può opporre al creditore il giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro condebitore. Ha ritenuto sussistenti le condizioni necessarie: giudicato definitivo, assenza di un giudicato sfavorevole nei confronti di S.G., tempestiva deduzione dell'eccezione e assenza di ragioni personali della coobbligata. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario di S.G. s.r.l. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il condebitore in solido può opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore.

    La norma consente al coobbligato solidale estraneo al giudizio definito favorevolmente per un altro coobbligato di avvalersi del relativo giudicato, purché non si sia già formato un giudicato nei suoi confronti, l'eccezione sia tempestiva e la decisione non riguardi ragioni personali dell'altro debitore.

  • Regolamento (CEE) n. 404/93

    Disciplina il mercato delle banane e i limiti quantitativi alle importazioni da Paesi extra UE; la violazione o l'elusione del contingentamento può comportare il recupero dei maggiori dazi.

  • Art. 2909 codice civile

    Attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza definitiva. In materia di dazi doganali, tale efficacia può prevalere sulle esigenze di uniforme applicazione del diritto unionale quando riguarda una singola importazione o un numero limitato di importazioni.

  • Art. 7, legge n. 212/2000

    Richiede che l'atto impositivo sia adeguatamente motivato e contenga gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.

  • Art. 11, D.Lgs. n. 374/1990; art. 221, par. 4, Reg. CEE n. 2913/1992; art. 84, D.P.R. n. 43/1973

    Riguardano i termini e le condizioni per l'accertamento e il recupero dei dazi doganali; i relativi motivi non sono stati esaminati perché assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione di giudicato.

  • Art. 2729 codice civile

    Disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti; anche questo motivo è rimasto assorbito.

  • Sentenza CGUE 3 settembre 2009, causa C-2/08, Olimpiclub

    Riconosce agli Stati membri autonomia nella disciplina degli effetti del giudicato, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. La Corte ha ritenuto che, per i dazi relativi a singole importazioni, l'applicazione del giudicato interno non comprometta significativamente l'effettività del diritto unionale.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazione solidale tributaria, ciascun coobbligato può essere destinatario di un autonomo giudizio, ma può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato se ricorrono le condizioni dell'art. 1306, comma 2, c.c.
  • Il giudicato favorevole è utilizzabile solo se è definitivo, riguarda il medesimo atto e la medesima obbligazione, non si è già formato un giudicato sfavorevole nei confronti del soggetto che lo invoca e l'eccezione è proposta tempestivamente.
  • La regola non opera quando la decisione favorevole dipende da una ragione esclusivamente personale dell'altro coobbligato, non estensibile agli altri debitori.
  • In materia tributaria, l'annullamento giudiziale del medesimo atto impositivo nei confronti di un coobbligato può produrre effetti favorevoli anche per gli altri coobbligati, poiché il processo riguarda l'esistenza e la legittimità dell'atto autoritativo.
  • Per i dazi doganali, che riguardano singole operazioni di importazione e non periodi d'imposta ricorrenti, la tutela del giudicato può prevalere sull'esigenza di uniformità del diritto unionale, salvo situazioni eccezionali.
  • È opportuno dedurre il giudicato favorevole non appena se ne abbia conoscenza e comunque entro il termine per le ultime difese, allegando la sentenza definitiva e dimostrando l'identità dell'atto e dell'obbligazione solidale.

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