Sentenza n. 637/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - dell’avviso di pagamento n. 442/D del 27 luglio 2023 inviato alla ricorrente in data 8 agosto 2023 recante la richiesta del canone, per il periodo 01-01-2023 – 31-12-2023, in riferimento alla concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 29, reg. 3/2018 del 12 marzo 2018 relativa a un compendio demaniale marittimo di complessivi mq. 1.937,74 distribuiti in sottosuolo, nella misura pari a € 9.355,11, nonché della stessa concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 29, reg. 3/2018 del 12 marzo 2018 nella parte relativa alla determinazione del canone dovuto nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’applicazione, relativamente alla stessa concessione demaniale marittima di cui all’atto rep. n. 29, reg. 3/2018 del 12 marzo 2018, di un canone demaniale di mero riconoscimento determinato, per le occupazioni per fini di pubblico interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 2, del R.D. 30.3.1942, n. 327 (recante il “Codice della Navigazione”) e 37, comma 2, del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione”) nonché dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 05.10.1993, n. 400 o, in subordine, all’applicazione della riduzione di cui all’art. 4 del D.M. del 19 luglio 1989; e la conseguente condanna - dell’Autorità resistente alla restituzione di tutte le somme che, nelle more, la ricorrente Terna s.p.a. si è trovata costretta a versare in eccesso in favore della concedente e di cui si accerterà la non spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di pagamento del canone demaniale marittimo per l'anno 2023 relativo a elettrodotti in cavo interrato
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso con cui era stato richiesto il pagamento del canone demaniale marittimo per l'anno 2023, chiedendo in via principale l'applicazione del canone di mero riconoscimento previsto per le occupazioni per fini di pubblico interesse e, in subordine, la riduzione del 50% prevista dall'art. 4 del d.m. 19 luglio 1989. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del Codice della navigazione, dell'art. 37, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione, del d.l. n. 400/1993 e del d.m. n. 342/1988, nonché carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e motivazione perplessa e contraddittoria. In via subordinata ha sostenuto che gli elettrodotti interrati non sottraggono il bene demaniale all'uso comune e non determinano un'apprezzabile limitazione delle ulteriori fruizioni, sicché il canone avrebbe dovuto essere dimezzato. L'amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio e l'inammissibilità per acquiescenza alle clausole della concessione e ai precedenti canoni. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda principale relativa al canone ricognitorio, insistendo sulla domanda subordinata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile la competenza funzionale del TAR Lazio prevista dall'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. alle controversie concernenti infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale, comprese le manifestazioni dei pubblici poteri indirettamente attinenti alla loro realizzazione e gestione. Ha respinto anche l'eccezione di acquiescenza, rilevando che i canoni annuali costituiscono obbligazioni periodiche autonome, ciascuna riferita a una distinta pretesa creditoria, e che la mancata impugnazione di precedenti richieste non preclude la contestazione del canone relativo a un'annualità successiva. Ha inoltre escluso l'acquiescenza alle clausole concessorie, poiché le disposizioni normative invocate, ove applicabili, operano in sostituzione delle clausole difformi ai sensi dell'art. 1339 c.c. La domanda principale relativa al canone di mero riconoscimento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. È stata invece accolta la domanda subordinata: l'art. 4 del d.m. 19 luglio 1989 prevede la riduzione alla metà del canone quando il concessionario non gode di un diritto esclusivo oppure quando l'uso è limitato a una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre fruizioni. Poiché la concessione riguarda elettrodotti in cavo interrato, il bene demaniale non è stato integralmente sottratto all'uso comune; gli impianti occupano soltanto una parte della proiezione spaziale del bene e, in assenza di prova contraria, restano possibili ulteriori facoltà di godimento e disposizione da parte dell'ente concedente, soprattutto sulla superficie scoperta. L'avviso è stato quindi annullato parzialmente nella parte in cui non applicava la riduzione del 50%, con condanna dell'Autorità di sistema portuale alla restituzione delle somme pagate in eccesso, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
le controversie ... relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti
Attribuisce al TAR Lazio competenza funzionale sulle controversie concernenti, anche indirettamente, infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
Richiamato quale ambito materiale cui si riferisce la competenza funzionale prevista dall'art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
art. 39, comma 2, Codice della navigazione
Invocato dalla ricorrente quale base per l'applicazione del canone di mero riconoscimento alle occupazioni demaniali per fini di pubblico interesse; la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 37, comma 2, d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
Invocato congiuntamente all'art. 39, comma 2, del Codice della navigazione per sostenere l'applicazione del canone ricognitorio.
art. 4 d.m. 19 luglio 1989
La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli.
Impone la riduzione del 50% del canone quando l'occupazione non attribuisce un godimento esclusivo o non impedisce l'uso comune e ulteriori fruizioni del bene demaniale.
art. 1339 c.c.
Le disposizioni normative applicabili al rapporto concessorio sostituiscono automaticamente le clausole contrattuali difformi o contrarie, sicché la sottoscrizione della concessione non determina acquiescenza alla mancata applicazione di tali disposizioni.
art. 840 c.c.
Richiamato dall'amministrazione in relazione all'estensione dei poteri del proprietario al sottosuolo e allo spazio sovrastante; il TAR ha ritenuto che tale richiamo confermasse, nel caso concreto, la possibilità di ulteriori utilizzazioni del bene nonostante la presenza degli elettrodotti interrati.
artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.
Applicati per dichiarare improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le domande relative al canone di mero riconoscimento.
Massime di principio
- Le controversie relative a canoni o altri atti amministrativi concernenti infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale rientrano nella competenza funzionale del TAR Lazio quando attengono, anche indirettamente, alla costruzione o alla gestione di tali infrastrutture.
- Le obbligazioni di pagamento dei canoni concessori riferite a diverse annualità, pur derivando dal medesimo rapporto concessorio, sono prestazioni periodiche autonome; la mancata impugnazione di un canone relativo a una precedente annualità non determina acquiescenza né preclude la contestazione del canone relativo a un'annualità successiva.
- La sottoscrizione di una concessione demaniale non preclude al concessionario di invocare norme imperative applicabili al rapporto, poiché tali norme sostituiscono automaticamente le clausole contrattuali difformi o contrarie.
- La riduzione del 50% del canone prevista dall'art. 4 del d.m. 19 luglio 1989 si applica quando l'occupazione demaniale non attribuisce al concessionario un godimento esclusivo e non impedisce l'uso comune o ulteriori fruizioni del bene.
- La posa di elettrodotti in cavo interrato, qualora occupi soltanto una porzione della proiezione spaziale del bene demaniale e lasci utilizzabile la superficie scoperta, può integrare un'occupazione non esclusiva rilevante ai fini della riduzione del canone, salvo prova concreta dell'integrale sottrazione del bene all'uso comune.
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