Cassazione Penale, Sentenza n. 18061/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.), sostenendo che il giudizio di appello si era svolto senza che l'imputato, detenuto e non rinunciante a comparire, fosse stato tradotto in udienza, nonostante avesse chiesto di partecipare; la questione è stata proposta ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'imputato risultava sottoposto ad obbligo di dimora nel comune di Roma (misura applicata dopo l'udienza di convalida) e che, poiché il processo si è svolto davanti al Tribunale di Roma, non era necessaria alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la sua partecipazione all'udienza. Pertanto l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa è stata ritenuta priva di fondamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma citata fra i reati contestati in primo grado; non oggetto della decisione sulla procedura di appello.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale citata tra i capi d'imputazione originari; non rilevante per la questione processuale decidenda in cassazione.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Ulteriore norma sostanziale menzionata nella motivazione della sentenza di merito, non decisiva per la questione di ammissibilità del ricorso.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al rito abbreviato e agli effetti sui termini di pena; la Corte d'appello ha operato la riduzione di pena ai sensi di questa norma.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso; indica i limiti di deduzione dei motivi in Cassazione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per lamentare nullità per mancata comparizione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tale vizio non sussisteva alla luce della misura di obbligo di dimora nel medesimo comune.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata come norma sulle nullità processuali; la Corte ha escluso l'applicabilità della nullità rilevata dalla difesa per mancanza di fondamento fattuale.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi tassativi per il ricorso in Cassazione sollevati dal ricorrente; il vizio proposto è stato ritenuto inammissibile secondo i limiti di tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda (euro 3.000) in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- Se l'imputato è sottoposto a obbligo di dimora nel medesimo comune in cui si svolge l'udienza, non è necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la sua partecipazione all'udienza; l'assenza di traduzione non costituisce automaticamente nullità.
- Per far valere efficacemente una nullità per mancata comparizione dell'imputato è necessario dimostrare che la misura custodiale o restrittiva impedisse di fatto la partecipazione senza autorizzazione o trasporto; la mera affermazione generica non è sufficiente.
- In Cassazione i motivi devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; eccezioni procedurali prive di fondamento fattuale o giuridico possono essere dichiarate manifestamente infondate e il ricorso inammissibile.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente la fondatezza prima di proporre gravami per evitare oneri economici aggiuntivi.
- Nelle impugnazioni, distinguere tra diversa natura delle misure restrittive (detenzione in carcere vs obbligo di dimora/obbligo di presentazione) per capire se sia necessaria la traduzione o un'autorizzazione specifica per la partecipazione all'udienza.
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