Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. n.38 del 17.11.2025 -notificato il 27.11.2025- con il quale il Responsabile dell’area tecnica edilizia privata del Comune di Positano ha ingiunto la demolizione di una serie di opere ritenute abusive tra le quali spicca “un soppalco con struttura metallica completo di scala di accesso” realizzato ai sensi dell’art.48 del RUEC all’interno di un manufatto oggetto di condono ex L.47/85 e già oggetto di giudizio conclusosi positivamente con le sentenze nn. 1237/2025 e 1758/2025 emesse dal TAR Campania-Salerno; di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere ritenute abusive, limitatamente al soppalco con struttura metallica e scala di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione prot. n. 38 del 17 novembre 2025, deducendo anzitutto la nullità per violazione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del TAR Campania-Salerno n. 1237/2025 e n. 1758/2025. La prima sentenza aveva imposto al Comune di definire preliminarmente la domanda di condono ex l. 47/1985 relativa all'intero manufatto, escludendo l'adozione di sanzioni demolitorie in pendenza della relativa istruttoria; la seconda aveva dichiarato nullo, per violazione del giudicato, il diniego di condono relativo al soppalco, qualificato come opera non scorporabile dal manufatto principale. Il ricorrente ha inoltre dedotto, in via subordinata, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono ex l. 326/2003 relativa al soppalco; il superamento di tale domanda per effetto dell'art. 48 del RUEC comunale, che avrebbe consentito la realizzazione del soppalco nelle more della definizione del condono ex l. 47/1985; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la violazione dell'art. 96 R.D. 523/1904, sostenendo il rispetto della distanza dal rivolo Laurito; nonché il difetto di istruttoria e di motivazione riguardo ai contrafforti e l'omessa valutazione della fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando nullo il provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di demolizione del soppalco. Il giudice ha rilevato che il Comune ha adottato l'ordinanza senza avere previamente definito la domanda di condono ex l. 47/1985 relativa all'intero manufatto, in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1237/2025. Il soppalco, già ritenuto non scorporabile dal manufatto principale, non poteva essere oggetto di demolizione prima della valutazione della condonabilità dell'intero complesso edilizio, da effettuarsi successivamente o congiuntamente. Il ricorso è stato invece respinto implicitamente per la parte relativa alle altre opere: il TAR ha richiamato la precedente sentenza n. 1758/2025, che aveva già riconosciuto la loro autonomia funzionale e la legittimità del diniego di condono in ragione dei vincoli esistenti; per tali opere, la demolizione è stata qualificata come atto dovuto. Il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990 è stato escluso, poiché l'ordine di demolizione aveva natura vincolata alla luce del precedente giudicato e la stessa ordinanza dava conto dell'annullamento del diniego di condono relativo al soppalco. Le ulteriori censure non sono state esaminate in quanto assorbite dalla declaratoria di nullità parziale. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione dell'accoglimento solo parziale e della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale quadro normativo della sanzione demolitoria edilizia; per le opere diverse dal soppalco, la demolizione è stata considerata atto dovuto in ragione della precedente affermazione della legittimità del diniego di condono.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Invocato dal ricorrente per ottenere la fiscalizzazione dell'abuso relativamente ai contrafforti; il motivo non è stato esaminato espressamente, risultando assorbito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il giudice ha escluso la violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, poiché l'ordine di demolizione aveva portata vincolata alla luce del precedente giudicato.

  • art. 35, comma 17, l. 47/1985

    Invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono; la questione non è stata esaminata nel merito, essendo assorbita dalla declaratoria di nullità per violazione del giudicato.

  • art. 33 l. 47/1985

    Richiamato nell'ordinanza comunale quale disposizione posta a fondamento della non sanabilità delle opere; la relativa applicazione al soppalco è stata ritenuta incompatibile con il giudicato che imponeva la previa definizione del condono relativo all'intero manufatto.

  • art. 96 R.D. 523/1904

    Invocato dal ricorrente in relazione alla distanza dal rivolo Laurito; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 48 RUEC del Comune di Positano

    Invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di realizzare il soppalco nelle more della valutazione della domanda di condono; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • In presenza di una domanda di condono edilizio pendente relativa all'intero manufatto, l'amministrazione non può adottare provvedimenti repressivi che incidano anche su opere non autonomamente scorporabili dalla porzione oggetto della domanda, dovendo previamente definire la pratica di condono.
  • La demolizione di opere ulteriori autonomamente apprezzabili e funzionalmente indipendenti dalla porzione interessata dal condono può essere disposta separatamente, purché non pregiudichi la valutazione della condonabilità del manufatto o della parte oggetto della domanda.
  • Il giudicato amministrativo che impone all'amministrazione di definire preliminarmente una domanda di condono e di non applicare sanzioni nelle more vincola l'esercizio successivo del potere repressivo; l'atto adottato in violazione di tale statuizione è nullo limitatamente alla parte colpita dal giudicato.
  • Quando il precedente giudicato ha già conformato in modo puntuale l'azione amministrativa e l'ordine di demolizione ha natura vincolata, non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
  • La non scorporabilità di un'opera dal manufatto principale impone che la condonabilità dell'opera sia valutata successivamente o congiuntamente alla domanda riguardante il manufatto, non potendo l'opera essere autonomamente demolita prima della definizione della pratica principale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.