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Sentenza

Sentenza n. 4734/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 128/2024 pubbl. il 24/01/2024 dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 2726/2023, notificata dapprima in data 27/01/2024, passata in giudicato e, ai fini dell’esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 21/01/2025.

Giustizia amministrativa202507905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli che riconosceva il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 128/2024, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta o corretta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a superare l’allegazione dell’inadempimento. Applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non sono più sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, dovendosi invece assicurare l’esecuzione del comando giudiziale. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; i relativi presupposti non sono più sindacabili in sede di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    È richiamato dal titolo da eseguire quale fondamento della corresponsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione.

  • art. 414 c.p.c.

    procedimento ex art. 414 c.p.c.

    Individua il rito nell’ambito del quale è stata pronunciata la sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento di un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda può essere accolta in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza il giudice non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, ma deve assicurare la concreta esecuzione del comando giudiziale.
  • L’ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla fissazione di un termine per l’amministrazione e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine.
  • La nomina del commissario ad acta può essere conferita al dirigente generale dell’amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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