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Ordinanza

Ordinanza n. 4450/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento della comunicazione n. -OMISSIS-, caricata in data 09.04.2025 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 799 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2024; del verbale n. -OMISSIS- del 14.03.2025 della diciannovesima Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024 - presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte relativa all’elaborato contenuto nella busta contraddistinta dal n. 799; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del 9 aprile 2025 recante il voto della prova scritta e la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché il verbale del 14 marzo 2025 della sottocommissione nella parte relativa all'elaborato del candidato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato la comunicazione con cui gli sono stati comunicati il voto attribuito all'elaborato scritto contenuto nella busta n. 799 e la conseguente non ammissione alla prova orale, nonché il verbale della sottocommissione esaminatrice relativo al medesimo elaborato e gli atti connessi. Tra i vizi dedotti figura il difetto di motivazione. Il TAR ha rilevato che la controversia dipende, su tale profilo, dalla questione di legittimità costituzionale già sollevata in un diverso giudizio sull’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e sull’art. 1 della legge n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 46 della legge n. 247/2012. Le parti, dopo essere state invitate a interloquire sulla possibile sospensione, non hanno depositato scritti.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione impropria in senso lato del giudizio, senza decidere le questioni di rito, il merito o le spese, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata nel giudizio R.G. n. 1509/2025. Ha stabilito che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., l’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione dovrà essere presentata dalla parte interessata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa cessare la causa di sospensione, individuato nella decisione della Corte costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ha precisato che la disciplina della riassunzione è contenuta nel codice del processo amministrativo e non va ricercata nel codice di procedura civile. La decisione sulle censure, comprese quelle relative al difetto di motivazione, resta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    non avendo le pari preso posizione in merito alla questione sottoposta loro, deve essere disposta - impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese - la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    La sospensione impropria del giudizio amministrativo può essere disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in coordinamento con l'art. 79 c.p.a., quando la decisione di una questione di legittimità costituzionale rilevante in un diverso giudizio assume rilievo anche nella controversia pendente.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    non avendo le pari preso posizione in merito alla questione sottoposta loro, deve essere disposta - impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese - la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.

    La sospensione del processo amministrativo può essere disposta in attesa della decisione costituzionale rilevante per la controversia, lasciando impregiudicate le decisioni sul rito, sul merito e sulle spese.

  • art. 39 c.p.a.

    in forza del disposto dell’art. 39 c.p.a. che rinvia al codice di procedura civile solo “per quanto non disciplinato dal presente codice”, la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile, essendo la stessa espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a.

    Il rinvio al codice di procedura civile opera soltanto per gli aspetti non disciplinati dal codice del processo amministrativo; se quest’ultimo regola espressamente la prosecuzione dopo la sospensione, si applica la disciplina speciale amministrativa.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    in applicazione di quanto disposto dal citato art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione del presente giudizio dovrà essere presentata, a cura della parte interessata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questo T.A.R. con l’ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026, depositata nel giudizio r.g. n. 1509/2025.

    Dopo il venir meno della causa di sospensione, la parte interessata deve chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro novanta giorni; nel caso concreto, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    è stata quindi sottoposta al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio

    La questione della possibile sospensione è stata sottoposta previamente al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può sospendere impropriamente un giudizio quando la decisione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in un diverso processo è rilevante anche per la controversia pendente; la sospensione non comporta decisioni sulle questioni di rito, sul merito o sulle spese.
  • In materia di prosecuzione del processo amministrativo sospeso, il rinvio al codice di procedura civile previsto dall’art. 39 c.p.a. è residuale: quando il codice del processo amministrativo disciplina espressamente la riassunzione, trova applicazione tale disciplina.
  • Venuta meno la causa di sospensione, la parte interessata deve presentare l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione entro novanta giorni, secondo l’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàEsami di abilitazione
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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