Cassazione Penale, Sentenza n. 21065/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del 2/12/2022 del Tribunale del riesame di Roma che, accogliendo l'appello cautelare del Pubblico Ministero, aveva applicato gli arresti domiciliari a Vecchi quale amministratore di Tecno-Trade s.r.l. per reati connessi a una frode IVA cd. 'carosello' (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in frode IVA intracomunitaria) e per associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali. Il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di norme processuali (omesso avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia nominato, con contestuale nomina di difensore d'ufficio), richiamando artt. 178 comma 1 lett. c), 96, 97, 127, 369 e 369-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p., in quanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha revocato la misura cautelare oggetto dell'impugnazione (cessazione della materia del contendere). La Corte ha ritenuto non ammissibile la richiesta di trattazione del ricorso per finalità di ottenimento di una futura riparazione per ingiusta detenzione, poiché la deduzione di interesse a tale scopo non è stata formulata personalmente dall'interessato ma solo dal difensore; richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 7931/2010, Testini). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina la impugnazione per cassazione degli atti cautelari; richiamata come base procedurale dell'impugnazione proposta dal ricorrente.
art. 110 cod. pen.; art. 61-bis cod. pen.; art. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norme penali richiamate in relazione ai reati fiscali e alla fattispecie di frode IVA intracomunitaria e all'uso/ emissione di fatture per operazioni inesistenti; utilizzate per descrivere i fatti e i capi di imputazione a supporto della misura cautelare.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; richiamata quale titolo di imputazione (capo L)).
art. 272 comma 1 lett. c) c.p.p.
Riferimento alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) addotte per giustificare l'applicazione della misura cautelare.
artt. 178 comma 1 lett. c), 96, 97, 127, 369, 369-bis c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per dedurre la nullità dell'ordinanza per errori di notifica e di nomina del difensore; la Corte ha considerato tali censure non valutabili per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando la misura cautelare impugnata è stata revocata; criterio applicato nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
Norma con cui è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per la condanna alle spese o alla misura equitativa, con valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la possibile futura utilità della pronunzia ai fini della riparazione per ingiusta detenzione giustifica la prosecuzione dell'impugnazione solo se l'interessato, personalmente, formula specifica e motivata deduzione dell'interesse; l'atto del solo difensore non è sufficiente.
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare da parte del GIP fa venir meno l'interesse all'impugnazione per cassazione: il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse salvo che il ricorrente dimostri personalmente un interesse concreto e motivato alla prosecuzione (es. per futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione).
- Le deduzioni volte a preservare l'utilità futura di una pronuncia (per ottenere riparazione) devono essere formulate dall'interessato in persona e con motivazione specifica che evidenzi il danno concreto che deriverebbe dal mancato accoglimento; una mera richiesta formulata dal difensore non è sufficiente.
- Le censure di nullità processuali (es. omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia e nominazione di difensore d'ufficio) vanno tempestivamente dedotte e, se la materia del contendere è venuta meno per revoca della misura, possono risultare inammissibili salvo comprovato interesse concreto del ricorrente.
- In presenza di revoca della misura cautelare, chi intende perseguire l'impugnazione per ottenere effetti diversi dalla cessazione dell'efficacia (ad es. prova per futura domanda di riparazione) deve indicare in modo chiaro e circostanziato quale pregiudizio subirebbe dalla mancata pronuncia favorevole.
- Le spese e sanzioni possono essere comunque comminate in caso di ricorso inammissibile; tuttavia la Corte può modulare l'entità in via equitativa qualora non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso.
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