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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28242/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti dell'imputato per ricettazione di un permesso di soggiorno di provenienza illecita, poiché il documento apparteneva a un altro soggetto che ne aveva denunciato lo smarrimento ed era stato esibito dall'imputato al controllo in aeroporto, nel tentativo di imbarcarsi su un aereo. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che non fosse stato provato il reato presupposto, perché al momento dell'esibizione del documento non risultava ancora presentata denuncia di smarrimento o furto; inoltre, affermava che mancasse il dolo, poiché aveva indicato le proprie generalità e non era in grado di giustificare il possesso del permesso di soggiorno a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana. Contestava anche il mancato accesso al rito abbreviato, che avrebbe dovuto comportare una riduzione di pena, e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando incensuratezza e occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati o generici. Ha ritenuto che il documento fosse proveniente da furto e che la denuncia del proprietario fosse stata presentata nella stessa data del controllo di polizia, mentre la sottrazione del bene era logicamente e temporalmente anteriore al possesso e all'uso da parte dell'imputato. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano accertato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione né nell'immediatezza del controllo né nel corso del procedimento, e che la mancata padronanza dell'italiano non era decisiva, anche perché gli atti erano stati tradotti in inglese e l'imputato era rimasto silente. Quanto al rito abbreviato, il motivo è stato giudicato generico perché non si confrontava con le ragioni del rigetto espresse dal primo giudice e richiamate dalla Corte territoriale. Quanto all'art. 131-bis c.p., è stato ritenuto correttamente escluso, poiché la lesione del bene giuridico era apprezzabile per l'effettiva utilizzazione del documento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi riceve o utilizza un documento proveniente da furto, consapevole della sua illecita provenienza.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; l'uso effettivo del documento può escludere la tenuità dell'offesa.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È richiamato come parametro per valutare la tenuità del fatto, in relazione a modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo.

Massime di principio

  • Ai fini della ricettazione, il reato presupposto deve risultare effettivamente verificatosi in un momento antecedente al possesso e all'utilizzazione del bene da parte dell'agente; la denuncia del proprietario può corroborare la provenienza illecita del documento.
  • Il dolo della ricettazione può essere desunto anche dal comportamento dell'imputato che, pur in condizione di difesa garantita, non fornisca alcuna spiegazione plausibile sul possesso del bene di provenienza illecita e lo utilizzi per superare un controllo.
  • In sede di legittimità, sono non scrutinabili censure che mirano a una diversa lettura del merito quando i giudici di appello abbiano motivato in modo coerente e non manifestamente illogico.
  • La richiesta di rito abbreviato condizionato va censurata efficacemente solo confrontandosi con le specifiche ragioni del diniego già espresse nei gradi di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta realizzi un'apprezzabile lesione del bene tutelato, specie se il documento di provenienza illecita sia stato concretamente utilizzato.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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