Ordinanza n. 137/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell’atto adottato dal Comune di Cucciago il 29 ottobre 2025, con cui il Comune di Cucciago ha comunicato a Inwit s.p.a. la manifesta irricevibilità e improcedibilità dell’istanza; dell’atto adottato dal SUAP associato di Fino Mornasco “Servizio convenzionato tra i comuni di Fino Mornasco, Bulgarograsso, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cucciago, Grandate, Lipomo, Luisago, Senna Comasco” il 30 ottobre 2025, con cui il SUAP associato di Fino Mornasco ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata da Inwit s.p.a; dell’atto adottato dal SUAP associato di Fino Mornasco “Servizio convenzionato tra i comuni di Fino Mornasco, Bulgarograsso, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cucciago, Grandate, Lipomo, Luisago, Senna Comasco” il 26 novembre 2025, con cui il SUAP associato di Fino Mornasco ha comunicato a Inwit s.p.a. che “non è possibile revocare un provvedimento negativo emesso per motivi di improcedibilità”; di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi ove occorrer possa: i) l’atto prot. “REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0246330 del 30/10/2025” adottato dal SUAP associato di Fino Mornasco il 30 ottobre 2025; ii) l’atto prot. “REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0262414 del 26/11/2025” adottato dal Suap associato di Fino Mornasco il 26 novembre 2025; in via subordinata, per l’annullamento degli artt. 23.1, 23.2, 23.5, lett. b), 23.7 delle norme del Piano delle Regole della Variante Generale al PGT del Comune di Cucciago, se intesi nel senso di vietare l’installazione delle SRB; dell’art. 27 delle norme del Piano dei Servizi della Variante Generale al PGT del Comune di Cucciago, se inteso nel senso di vietare l’installazione delle SRB; dell’art. 11 delle NTA del PTCP della Provincia di Como, se inteso nel senso di vietare - nelle zone tampone di primo livello BZP della Rete Ecologica Provinciale - l’installazione delle SRB; di qualsivoglia altra prescrizione del PGT del Comune di Cucciago e del PTCP della Provincia di Como che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione degli artt. 23.1, 23.2, 23.5, lett. b), 23.7 delle norme del Piano delle Regole della Variante Generale al PGT del Comune di Cucciago, se intesi nel senso di vietare l’installazione delle SRB; dell’art. 27 delle norme del Piano dei Servizi della Variante Generale al PGT del Comune di Cucciago, se inteso nel senso di vietare l’installazione delle SRB; dell’art. 11 delle NTA del PTCP della Provincia di Como, se inteso nel senso di vietare - nelle zone tampone di primo livello BZP della Rete Ecologica Provinciale - l’installazione delle SRB; di qualsivoglia altra prescrizione del PGT del Comune di Cucciago e del PTCP della Provincia di Como che possa costituire fondamento degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del Comune di Cucciago e del SUAP associato di Fino Mornasco recanti la dichiarazione di irricevibilità e improcedibilità e il rigetto dell’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, nonché il diniego di revoca del provvedimento negativo
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Cucciago e il SUAP associato di Fino Mornasco hanno dichiarato manifestamente irricevibile e improcedibile, e successivamente rigettato, l’istanza di autorizzazione relativa all’installazione di una stazione radio base. È stato inoltre impugnato l’atto con cui il SUAP ha escluso la possibilità di revocare il provvedimento negativo. In via subordinata, la società ha contestato alcune disposizioni delle norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi della variante generale al PGT del Comune di Cucciago, nonché una disposizione delle NTA del PTCP della Provincia di Como, qualora interpretate come divieti di installazione delle stazioni radio base nelle aree interessate; in via ulteriormente subordinata, ne ha chiesto la disapplicazione. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti né esaminati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né ha esaminato la legittimità degli atti impugnati o delle disposizioni urbanistiche contestate. In sede cautelare ha ritenuto che gli interessi della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante la sospensione degli atti. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 18 giugno 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata definita mediante fissazione sollecita dell’udienza di merito, ritenuta sufficiente a proteggere gli interessi della ricorrente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito
Il giudice può sostituire la misura cautelare richiesta con la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito quando tale soluzione assicura adeguata tutela nelle more della decisione.
Massime di principio
- Quando, in sede cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito è idonea ad assicurare adeguata tutela agli interessi della parte ricorrente, il giudice può adottare tale misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’atto impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che restano da esaminare nella fase di merito.
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