Cassazione Civile, Ordinanza n. 18538/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa edilizia. Una socia aveva chiesto l’ammissione di somme versate "in conto costruzione" e di ulteriori importi collegati al finanziamento dell’alloggio prenotato, comprese spese di pratica di finanziamento, frazionamento del mutuo e interessi di preammortamento e di ammortamento. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo crediti della socia anche le voci ulteriori rispetto a quelle inizialmente ammesse dal commissario liquidatore. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame della delibera del C.d.A. del 20 aprile 2010 che, secondo la ricorrente, prevedeva la detrazione di interessi passivi e spese di amministrazione in caso di esclusione per morosità; 2) violazione dei principi desumibili da Cass. 16304/2009, sostenendo che il tribunale non avrebbe distinto correttamente tra rapporto sociale e rapporto sinallagmatico di scambio; 3) nullità del decreto per motivazione apparente; 4) omesso esame della testimonianza dell’ex presidente della cooperativa su spese di migliorie dell’appartamento e sulla sua (asserita) mancanza di potere autorizzatorio. La resistente ha eccepito, tra l’altro, la novità di parte delle difese e la tardività di alcune allegazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente perché il decreto del tribunale conteneva una motivazione sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale; ha rilevato che i motivi fondati sull’art. 360, n. 5, c.p.c. non indicavano correttamente il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il momento della sua discussione e la sua decisività; ha inoltre osservato che la delibera del 20 aprile 2010 era stata in realtà esaminata dal giudice di merito; e ha giudicato il secondo motivo una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione, a fronte del corretto richiamo dei principi secondo cui nella cooperativa edilizia convivono un rapporto associativo e un distinto rapporto di scambio, ma le somme versate per l’alloggio e per le relative anticipazioni straordinarie sono riconducibili a quest’ultimo e danno luogo a un credito restitutorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo
art. 209 l.fall.
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa
art. 110, comma 1, lett. b), TUIR
ritenuto non pertinente alla fattispecie perché attiene alla base imponibile dell’imposta sul reddito della società
art. 2530 c.c.
richiamato nel contesto della distinzione tra debiti di conferimento e crediti del socio nelle cooperative edilizie
art. 360, n. 5, c.p.c.
per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare fatto storico, dato, discussione processuale e decisività
art. 360, n. 3, c.p.c.
la censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo se del tutto inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti su cui si fonda il motivo
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l’onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nelle cooperative edilizie il rapporto tra socio e cooperativa può articolarsi in due rapporti distinti e autonomi: uno associativo, relativo a conferimenti e spese di gestione comune, e uno sinallagmatico di scambio, relativo alle somme versate per l’acquisizione dell’alloggio; le somme del secondo tipo sono, in linea di principio, crediti restitutori del socio.
- Le spese straordinarie, le anticipazioni per l’acquisto del terreno, la realizzazione degli alloggi e gli esborsi collegati alla pratica di finanziamento possono essere ricondotti al rapporto di scambio e non al mero vincolo sociale, salvo diversa disciplina pattizia.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia del tutto inidonea a far comprendere la ratio decidendi; non è censurabile in cassazione la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve individuare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività; in difetto la censura è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che esponga le ragioni della decisione in modo comprensibile e logicamente coerente.
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