Cassazione Penale, Sentenza n. 21246/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo all'ordine di esecuzione n. 52/2021 SIEP chiedendo la detrazione di quattro anni di detenzione "presofferta" già patita e computata con riferimento all'ordine di esecuzione n. 1149/2011 SIEP. La difesa sosteneva che il giudice dell'esecuzione non aveva prima effettuato il cumulo materiale delle pene, applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., scomputato i quattro anni ex art. 657 c.p.p., detratto i giorni di liberazione anticipata e poi applicato la riduzione di pena ex art. 35-ter Ord. pen., con conseguente errore nella determinazione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretto l'orientamento seguito dalla Corte di assise di appello di Catania secondo cui, quando le condotte sanzionate nel cumulo parziale oggetto di esecuzione sono state commesse dopo la data di cessazione del periodo di detenzione presofferta (qui dopo il 14/03/2002), la detrazione di periodi di detenzione sofferti anteriormente non può essere trasferita a quel cumulo in violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. La Corte ha richiamato il principio dei cumuli parziali: prima si cumulano le pene per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena presofferta, si applica il criterio moderatore ex art. 78 c.p. e si detrae il presofferto; poi si procede al successivo cumulo con le pene successive. Poiché l'ordine n. 52/2021 riguarda reati commessi tra il 06/08/2002 e il 26/04/2005, non era possibile detrarre i quattro anni richiesti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 657, co. 4, come limitazione della "fungibilità" della detrazione della detenzione presofferta: non è possibile detrarre periodi di carcerazione antecedenti da un cumulo di pene relativo a reati commessi successivamente alla cessazione di quel periodo di detenzione; la detrazione è ammessa solo se il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione presofferta.
art. 78 cod. pen.
Articolo richiamato quale criterio moderatore da applicare nella fase di cumulo delle pene: le pene vanno cumulate con l'applicazione del criterio moderatore prima della detrazione del presofferto, nella sequenza logica dei cumuli parziali.
art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 35-ter, Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma invocata dalla difesa per la riduzione della pena; nella vicenda la Corte non ha ritenuto applicabile la detrazione richiesta a motivo delle limitazioni poste dall'art. 657 c.p.p., senza però entrare in contrasto con il principio della riduzione disciplinata da tale norma se correttamente calcolata successivamente ai cumuli parziali.
Massime di principio
- Quando il condannato commette nuovi reati durante l'espiazione o dopo l'interruzione di una pena, le pene si cumulano per "cumuli parziali" e non in un unico cumulo globale.
- Per ogni fase di cumulo parziale: primo cumulo delle pene relative ai reati commessi fino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata; applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p.; detrazione del periodo di detenzione presofferta solo se il reato considerato è anteriore a tale detenzione.
- Non è possibile trasferire o detrarre periodi di detenzione presofferta da un cumulo relativo a reati commessi successivamente alla cessazione di quella detenzione (divieto di "fungibilità" oltre i limiti dell'art. 657, co. 4 c.p.p.).
- La difesa deve verificare e documentare le date precise dei reati e dei periodi di detenzione per contestare l'applicazione del cumulo parziale: se i reati cui si riferisce il cumulo sono successivi alla detenzione presofferta, la detrazione non è ammessa.
- In sede di richiesta di rideterminazione della pena occorre seguire la sequenza operativa: cumulo materiale per i reati pertinenti, applicazione dell'art. 78 c.p., detrazione del presofferto se dovuta, calcolo delle ulteriori riduzioni (es. art. 35-ter Ord. pen.).
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