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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 07068/2025,

Giustizia amministrativa202508841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile il ricorso elettorale per sopravvenuta carenza di interesse e aveva posto le spese a carico dei ricorrenti per soccombenza virtuale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (elettori ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli originari ricorrenti avevano impugnato l’ammissione della candidatura alla carica di sindaco di un soggetto ritenuto incandidabile ai sensi del d.lgs. n. 235 del 2012, nonché l’ammissione delle liste collegate e gli atti conseguenti, sostenendo che l’incandidabilità avrebbe dovuto comportare il disconoscimento dei seggi attribuiti alle liste o, più radicalmente, l’invalidità delle elezioni, poiché la presenza del candidato avrebbe potuto incidere sia sull’esito della competizione sia sulla distribuzione dei seggi. Il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione del giudizio civile sull’incandidabilità, poi definitivamente accertata. Il TAR, preso atto dello scioglimento del consiglio comunale e della nomina del commissario prefettizio, aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma aveva ritenuto, ai fini della soccombenza virtuale, che il ricorso fosse infondato. Secondo il TAR, il risultato non sarebbe cambiato perché al ballottaggio il candidato eletto aveva ottenuto uno scarto di 1.903 voti, superiore ai 1.865 voti ottenuti al primo turno dal candidato incandidabile, e non vi erano stati apparentamenti. Gli appellanti hanno impugnato il solo capo relativo alle spese, deducendo che la valutazione del TAR aveva considerato esclusivamente il ballottaggio e non il primo turno, nel quale i voti del candidato incandidabile erano superiori allo scarto tra i due candidati più votati e avrebbero potuto evitare il ballottaggio o alterarne l’esito. Hanno inoltre sostenuto l’esistenza di un collegamento inscindibile tra candidatura a sindaco e liste collegate. Sono state riproposte anche eccezioni di difetto di giurisdizione e tardività del ricorso, ritenute dal Consiglio di Stato implicitamente respinte dal TAR e non adeguatamente devolute mediante appello incidentale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, limitatamente al capo relativo alle spese, riformando la sentenza di primo grado e disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado e di quello d’appello. Ha ritenuto che la dichiarazione di improcedibilità imponga, ai fini delle spese, una valutazione di soccombenza virtuale fondata su una sommaria delibazione del merito. Tale valutazione non poteva essere effettuata considerando atomisticamente il solo risultato del ballottaggio: occorreva esaminare anche il primo turno, nel quale i voti ottenuti dal candidato incandidabile erano superiori allo scarto tra i due candidati più votati e avrebbero potuto evitare il ballottaggio o potenzialmente modificare il risultato finale. Il giudice ha inoltre rilevato che l’esclusione del candidato avrebbe potuto ripercuotersi sulla formazione delle liste collegate, in ragione del collegamento previsto dalla disciplina delle elezioni comunali. Le eccezioni di difetto di giurisdizione e tardività, implicitamente respinte dal TAR, non potevano essere riproposte con la sola memoria difensiva senza appello incidentale, essendosi formato il giudicato interno sulle relative questioni. La compensazione delle spese è stata giustificata anche dall’effettiva sussistenza della causa di incandidabilità, dall’incertezza del risultato elettorale in caso di tempestiva esclusione, dal tempo trascorso per la durata del giudizio civile e dalla peculiarità e complessità della vicenda. La decisione non ha annullato le elezioni né deciso definitivamente sulla validità delle operazioni elettorali, poiché l’appello riguardava esclusivamente la soccombenza virtuale e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Disposizione richiamata quale base della sospensione del giudizio amministrativo in attesa della definizione del giudizio civile sull’incandidabilità.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del giudizio amministrativo in attesa della definizione della controversia pregiudiziale civile.

  • art. 10 d.lgs. n. 235 del 2012

    La disciplina dell’incandidabilità è stata posta a fondamento della contestazione dell’ammissione della candidatura; il TAR aveva ritenuto che la nullità fosse limitata all’elezione del soggetto incandidabile.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 235 del 2012

    Richiamato con riguardo alla possibilità dell’ufficio elettorale di accertare la causa di incandidabilità.

  • art. 71, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000

    Richiamato dal Consiglio di Stato quale disposizione che concorre a delineare il collegamento tra candidatura a sindaco e presentazione della lista nei comuni fino a 15.000 abitanti.

  • art. 72, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000

    Richiamato quale disposizione che evidenzia il collegamento tra candidatura a sindaco e lista nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

  • art. 73, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000

    Richiamato insieme agli artt. 71 e 72 per affermare il legame tra candidatura a sindaco e presentazione delle liste.

  • art. 26 c.p.a.

    Indicato tra le norme dedotte in appello in materia di spese di giudizio.

  • art. 64 c.p.a.

    Indicato tra le norme dedotte in appello, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Applicato, secondo il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, al principio di conversione del vizio in motivo di gravame: la questione processuale implicitamente decisa deve essere contestata con impugnazione, altrimenti si forma il giudicato interno.

Massime di principio

  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese deve basarsi, salvo compensazione, sulla soccombenza virtuale, mediante una sommaria delibazione dell’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell’evento sopravvenuto.
  • La soccombenza virtuale in materia elettorale deve essere valutata considerando l’intera dinamica della competizione, compresi i risultati del primo turno e non soltanto quelli del ballottaggio, quando la presenza del candidato contestato abbia potuto incidere sulla formazione del ballottaggio o sull’esito finale.
  • Ai fini della ricostruzione ipotetica del risultato elettorale, un numero di voti ottenuto dal candidato la cui ammissione è contestata, se superiore allo scarto tra i candidati più votati al primo turno, può impedire una conclusione di certezza circa l’immutabilità dell’esito elettorale in caso di esclusione.
  • La candidatura alla carica di sindaco e le liste collegate sono caratterizzate da un collegamento giuridicamente rilevante, sicché l’esclusione del candidato può avere ripercussioni anche sulla formazione e sugli effetti delle liste, secondo la disciplina delle elezioni comunali.
  • Le eccezioni processuali implicitamente respinte dalla sentenza di primo grado non possono essere semplicemente riproposte in appello dalla parte interessata: occorre proporre specifica impugnazione, anche incidentale, altrimenti si forma il giudicato interno sulla relativa questione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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