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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, n. 2603/2025, resa tra le parti, pubblicata il 24/11/2025 e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso n. 432/2025 R.G., proposto per l’annullamento della nota prot. n. 17064 del 9/01/2025, comunicata via pec il 13/01/2025, con la quale l’Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo del Comune di Palermo ha annullato la perizia giurata presentata dai ricorrenti ex art. 28 della L.R. n. 16/2016, e ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge. n. 724/1994, relativa all’appartamento sito in Via San Lorenzo n. 77-77/A, piano secondo, Palermo, identificato in Catasto al foglio 22, part. 2725, sub. 92; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento della perizia giurata e l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la nota comunale con cui l’Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo del Comune di Palermo aveva annullato la perizia giurata presentata ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 16/2016 e comunicato l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 724/1994. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza, prospettando plurimi profili di particolare rilievo da approfondire nel merito: se il divieto di concessione in sanatoria dipenda dalla qualità di indagato o imputato esistente al momento della realizzazione degli abusi e della presentazione dell’istanza, oppure dalla necessità di verificare l’assenza di condanne ostative sino alla definizione del procedimento; e come il divieto operi nei confronti di terzi acquirenti in buona fede, divenuti proprietari prima della condanna dell’amministratore della società per i reati indicati dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994, alla luce del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. Gli appellanti hanno inoltre collegato la domanda cautelare a un preteso obbligo di rendersi inadempienti a un preliminare di vendita del 27 dicembre 2024.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Ha rilevato che le questioni prospettate nell’appello presentano plurimi profili di particolare rilievo e richiedono un adeguato approfondimento nel giudizio di merito; non ha quindi definito in questa fase la questione relativa all’incidenza delle indagini o delle condanne ostative sul procedimento di condono, né quella riguardante la posizione dei terzi acquirenti in buona fede, il legittimo affidamento e la proporzionalità. In via ritenuta dirimente, ha osservato che la sospensione richiesta non produrrebbe alcun effetto utile sulla commercialità dell’appartamento, acquistato da terzi con atto notarile del 10 marzo 2003, poiché soltanto un eventuale esito favorevole del giudizio di merito potrebbe ripristinare tale utilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado è stata respinta.

  • art. 28 l.r. n. 16/2016

    Costituisce la base normativa della perizia giurata presentata dagli interessati nell’ambito del procedimento di condono edilizio.

  • legge n. 724/1994

    Disciplina l’istanza di condono edilizio cui si riferisce il procedimento comunale; la decisione richiama inoltre l’art. 39, comma 1, in relazione alle condanne ostative.

  • art. 39, comma 1, legge n. 724/1994

    È richiamato con riguardo ai reati dell’amministratore della società e alla questione, da approfondire nel merito, dell’operatività del divieto di concessione in sanatoria nei confronti di terzi acquirenti in buona fede.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le doglianze prospettano questioni di particolare rilievo che richiedono un adeguato approfondimento nel merito, il giudice può respingere la sospensione senza definire anticipatamente tali questioni, ove sussista una ragione autonoma e dirimente relativa all’assenza di utilità concreta della misura richiesta.
  • La sospensione cautelare della sentenza di primo grado deve produrre un’utilità concreta e attuale per il richiedente; essa va respinta quando non incide sulla situazione sostanziale dedotta e l’utilità perseguita può essere eventualmente ripristinata soltanto all’esito favorevole del giudizio di merito.
  • Nel procedimento di condono edilizio, l’incidenza delle indagini o delle condanne ostative sulla possibilità di rilascio della sanatoria e l’operatività del divieto nei confronti di terzi acquirenti in buona fede sono questioni che possono richiedere uno specifico approfondimento di merito, anche in relazione al legittimo affidamento e al principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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