Sentenza n. 3727/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 24 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 24 settembre 2025 diretta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata. Nelle more del giudizio, infatti, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento richiesto. Le spese di lite sono state compensate in ragione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche considerato l’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento mediante fissazione dell’appuntamento ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, non disposta dal giudice in ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo durante il giudizio sul silenzio esclude la necessità di una pronuncia di condanna a provvedere o di nomina di un commissario ad acta, qualora la pretesa dedotta in giudizio risulti pienamente soddisfatta.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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