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Sentenza

Sentenza del 26/02/2020 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Reddito d'impresa - Rettifica della società - Avviso impugnato ancora sub iudice - Rettifica automatica del reddito di partecipazione del socio - Legittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2012 (notificato nel 2016) che aveva rettificato il reddito complessivo del ricorrente per €283.381,00 basandosi su una rettifica del reddito di partecipazione (quota 76,35%) nella società D.L. Investa S.p.A.; l'avviso societario era tuttora oggetto di contenzioso.

La decisione

La IV Commissione Regionale di Bari ha accolto l'appello, ritenendo illegittima l'automatica rettifica del reddito di partecipazione del socio quando l'avviso di accertamento della società non è definitivo e è ancora in giudizio. Ha inoltre rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e la carenza di documentazione allegata, con violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 42, comma 3, del DPR n.600/1973. L'avviso impugnato è stato revocato; la parte appellata è stata condannata al pagamento delle spese processuali (primo grado €3.000,00; secondo grado €2.000,00, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 7

    Richiama il principio del giusto procedimento e dell'obbligo per l'amministrazione di fornire adeguata motivazione e documentazione; la sua violazione è stata ritenuta fondata per la mancata convocazione in contraddittorio e per la carenza documentale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 42, comma 3

    Stabilisce requisiti formali dell'accertamento (sottoscrizione, indicazioni e motivazione) e l'obbligo di allegare la documentazione necessaria; la mancanza di tali elementi è stata considerata causa di nullità o illegittimità dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Non è legittimo rettificare automaticamente il reddito di un socio sulla base di una rettifica tributaria contestata della società: la rettifica societaria deve essere definitiva prima di riverberare effetti automatici sul socio.
  • L'amministrazione finanziaria deve previamente instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di notificarne l'accertamento, soprattutto se l'atto deriva da rettifiche societarie non definitive; la mancata convocazione può rendere l'atto illegittimo.
  • Gli avvisi di accertamento devono contenere la motivazione, la sottoscrizione e la documentazione necessaria a supporto delle ragioni dell'ufficio; l'omissione di tali elementi può portare alla revoca o alla nullità dell'atto (richiamo art. 7 L.212/2000 e art. 42 DPR 600/1973).
  • In situazioni simili conviene impugnare l'atto segnalando: a) che la rettifica societaria è ancora sub iudice; b) la mancata instaurazione del contraddittorio; c) la carenza documentale e motivazionale, chiedendo la revoca dell'accertamento o la sospensione degli effetti fino alla definizione del contenzioso societario.
  • La decisione conferma il principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente: le rettifiche che incidono su terzi (es. soci) richiedono un'istruttoria e un confronto specifico, non l'applicazione automatica di rettifiche aziendali.

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