Cassazione Penale, Sentenza n. 15667/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/07/2021 del Tribunale del Riesame di Palermo che, pur avendo annullato alcune parti della provvisoria contestazione (capo 47 e 48 e alcune circostanze aggravanti), aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione circa i gravi indizi di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), lamentando che le risultanze si fondavano su poche intercettazioni e su rapporti con un unico soggetto (Guida) senza prova del pactum sceleris; 2) vizio motivazionale per carenza dell'analisi della posizione personale del ricorrente e mancata autonoma valutazione delle argomentazioni difensive; 3) illegittimità della conferma della misura cautelare per inesistenza del pericolo di reiterazione, soprattutto alla luce del tempo trascorso (quasi tre anni) tra i fatti e la decisione, e mancato rispetto degli oneri motivazionali rafforzati richiesti dalla modifica dell'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili poiché si traducono in una rivalutazione dei fatti e delle prove che non compete al giudice di legittimità; la motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale del Riesame ha logicamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'attualità del pericolo di reiterazione, anche in relazione alla posizione di rilievo del ricorrente nel sodalizio e alla presunzione relativa prevista per i reati di narcotraffico (art. 275 c.p.p., comma 3). Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la custodia cautelare confermata rimane in vigore.
Norme richiamate
decreto-legge n.137/2020, art. 23, comma 8
articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020
richiamata come riferimento procedurale in ordine al trattamento del ricorso
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma centrale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; i fatti contestati sono stati qualificati come traffico/associazione finalizzata al narcotraffico
codice penale, artt. 81 e 110
articoli 81 capoverso e 110 del codice penale
richiamati per la responsabilità e il concorso di persone nelle azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norme sui delitti di compravendita e detenzione ai fini di spaccio; utilizzate per i reati-fine contestati
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (speciale regime per reati di particolare gravità come quelli previsti dall'art. 74), valorizzata dalla Corte come prevalente rispetto alla disciplina ordinaria
codice di procedura penale, art. 274
criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari; richiamata in relazione all'onere motivazionale sul periculum rei
codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)
art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen.
disposizione che impone al giudice di considerare il tempo trascorso dalla commissione del reato nella valutazione del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che tale criterio non elide la presunzione relativa ex art. 275 per i reati di narcotraffico
codice di procedura penale, art. 616
articolo 616 del codice di procedura penale
norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla decisione
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari personali la Corte verifica soprattutto la correttezza formale e la non manifesta illogicità della motivazione: non sostituisce il proprio giudizio di merito né rivaluta i fatti salvo violazioni di legge o illogicità manifeste.
- Per i reati con regime cautelare speciale (es. associazione/finalizzata al narcotraffico ex art. 74 T.U. stupefacenti) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p., comma 3); il semplice decorso del tempo non è, di per sé, idoneo a superarla se non vengono prodotti elementi concreti contrari.
- La dimostrazione della sussistenza dei gravi indizi può essere costituita da un quadro sintomatico: ripetute e coordinate operazioni di approvvigionamento, ruoli ripartiti, contatti con fornitori e corrieri, riti organizzativi (depositi, 'cassa comune'), sequestri e rilevanti somme di denaro.
- Per contrastare la conferma della custodia cautelare in casi analoghi è necessario proporre elementi specifici e concreti (es.: assenza di contatti recenti, prova documentale dell'estraneità alla cassa comune, dichiarazioni o elementi che escludano l'affectio societatis), non semplici contestazioni o richieste di rivalutazione dei fatti.
- Nella motivazione cautelare il giudice deve indicare le ragioni che conducono all'esistenza del pericolo di reiterazione: la genericità non è sufficiente, ma, quando sussiste la presunzione speciale, la logica e la concretezza degli elementi organizzativi possono giustificarne la persistenza.
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