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Sentenza

Sentenza n. 14856/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202306368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali e statali di determinazione e riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con addebito alla ricorrente di euro 881.677,15

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che l'aveva inserita tra le aziende soggette al ripiano dello sforamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, imputandole una quota complessiva di euro 881.677,15 per gli anni 2015-2018. Sono stati inoltre impugnati i decreti ministeriali, le linee guida, le intese e gli accordi presupposti, nonché gli atti delle aziende sanitarie regionali utilizzati per la raccolta e la trasmissione dei dati. Con il ricorso sono stati proposti anche l'accertamento dell'inesistenza del diritto della Regione a riscuotere o compensare la somma, la condanna alla restituzione delle somme eventualmente percepite o compensate e, in via subordinata, una domanda di accesso agli atti nei confronti dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, fatta salva la questione delle spese relative alla fase incidentale di accesso, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. L'adesione al meccanismo normativo di definizione delle controversie ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione di annullamento, poiché essa ha conseguito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta. Il giudice ha precisato che, sebbene la legge qualifichi l'effetto sostanziale come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale la fattispecie integra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito è diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati dall'ordinamento. Le spese sono state integralmente compensate, salvo quanto già liquidato con la precedente ordinanza n. 5528/2024 in relazione alla domanda di accesso, la cui statuizione è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    la cessazione della materia del contendere

    Il meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback consente la definizione della posizione dell'impresa mediante il pagamento delle somme dovute in misura ridotta; ciò elimina l'interesse alla decisione giudiziale di annullamento, determinando processualmente l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione della controversia e consegue un beneficio sostanziale diverso dall'annullamento dell'atto impugnato, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La qualificazione legislativa dell'effetto sostanziale come cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di qualificare processualmente la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando il bene della vita conseguito non coincide con quello originariamente perseguito mediante l'azione.
  • La definizione agevolata della posizione sostanziale del ricorrente non comporta necessariamente l'eliminazione degli atti impugnati dall'ordinamento; perciò, ove l'originaria domanda fosse diretta all'annullamento, il venir meno dell'interesse opera sul piano processuale senza equivalere a una pronuncia di merito sulla legittimità degli atti.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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