Cassazione Penale, Sentenza n. 6769/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno, per violazione dell'art. 1, lett. b) D.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione. Il ricorrente denunciava motivazione apparente e assenza di elementi concreti a fondamento della pericolosità generica: si contestava l'uso di mere contestazioni penali pendenti senza accertamento di responsabilità, la mancata valutazione dell'estinzione per esito positivo della messa alla prova e l'insufficiente prova dell'abitualità nel vivere dei proventi di attività delittuose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato non fosse inesistente o meramente apparente, poiché la Corte territoriale si era confrontata con gli elementi necessari (procedimenti penali pendenti, misura cautelare della custodia in carcere in alcuni procedimenti, declaratoria di estinzione per messa alla prova di un furto e altri procedimenti per furto) utili a fondare la pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011. La Cassazione ha ricordato il principio di autonomia fra processo penale e procedimento di prevenzione e la legittimità, ai fini della prevenzione, di considerare anche fatti emergenti da procedimenti penali non definitivi. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b)
La norma è stata interpretata come fondamento della misura di prevenzione per pericolosità generica; il giudice può valutare la pericolosità anche sulla base di fatti emersi in procedimenti penali pendenti o non sfociati in condanna definitiva, purché la motivazione descriva con sufficiente chiarezza gli elementi ritenuti significativi.
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Citato dalla giurisprudenza richiamata per spiegare che anche sentenze di assoluzione per insufficienza di prove non escludono automaticamente l'impiego dei fatti accertati a fini di prevenzione se tali fatti risultano delineati e oggettivi; cioè la declaratoria di non doversi procedere o assoluzione non impedisce sempre la valutazione per la misura di prevenzione.
Codice di procedura penale, art. 616
Usato per giustificare la condanna alle spese e l'ammenda per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. comminando l'obbligo di pagamento alla cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il giudice può fondare il giudizio di pericolosità su fatti emersi anche in procedimenti penali pendenti o non definitivi, purché la motivazione sia chiara e descrittiva degli elementi ritenuti rilevanti.
- La Cassazione ammette il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione solo per vizio di legge, comprensivo della motivazione inesistente o meramente apparente: occorre che il decreto ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che avrebbe potuto rovesciare l'esito.
- L'abitualità nel ricorrere ai proventi di attività delittuose richiede una pluralità di condotte non episodiche, capaci di caratterizzare in modo significativo lo stile di vita del proposto.
- L'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione permette al giudice della prevenzione di apprezzare autonomamente elementi di fatto, anche se non idonei a fondare una condanna penale definitiva.
- Se il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e ad ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi rischioso proporre impugnazioni prive di rilievo giuridico solido.
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