Cassazione Penale, Sentenza n. 51491/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del GIP di Velletri, annullando alcuni capi (artt. 353 e 356 c.p.) e confermando la gravità indiziaria per altri (capi 14 e 16). Il ricorrente denunciava, per più motivi, mancanza di autonoma motivazione e omessa motivazione del GIP e del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria dei reati contestati (capi 14 e 16) e alle esigenze cautelari e alla loro attualità; sosteneva altresì che il giudizio sulle esigenze cautelari si fosse basato su argomentazioni generiche e su circostanze non pertinenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la misura cautelare interdittiva applicata all'indagato era stata revocata dal GIP di Velletri il 28/07/2023, venendo meno l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'interesse all'impugnazione deve sussistere fino alla decisione e non può essere alimentato da conseguenze extrapenali (es. procedimento disciplinare). Non è stata disposta condanna alle spese né ammenda in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
Norma sul falso ideologico: le condotte contestate nei capi 14 e 16 sono state inquadrate come falsità ideologica rilevanti ai fini penali
art. 356 cod. pen.
Ulteriore norma richiamata in relazione a falsità negli atti pubblici/ufficiali coinvolti nelle procedure di affidamento
art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Riferimento alla dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla portata delle misure interdittive e sui rimedi riparatori, richiamata per escludere la persistenza dell'interesse all'impugnazione di misure interdittive non più esecutive
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio sull'ammissibilità dell'impugnazione: l'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e perdurare fino alla decisione, condizione essenziale per la rilevanza dell'impugnazione
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Giurisprudenza di riferimento che definisce i requisiti dell'interesse ad impugnare (concretezza e attualità fino alla decisione) e limita l'uso degli strumenti impugnatori a finalità pertinenti al provvedimento impugnato
Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014 (Oliani) e altre pronunce citate
Giurisprudenza che ha già escluso l'interesse del ricorrente a impugnare provvedimenti applicativi di misure interdittive quando queste siano state revocate o siano inefficaci al momento della decisione
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata o cessa di avere efficacia prima della decisione della corte di legittimità, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale fino al momento della decisione: conseguenze esclusivamente extrapenali (es. procedimento disciplinare) non bastano a conservarlo.
- Per far valere vizi di motivazione (mancanza di autonoma valutazione o omessa motivazione) è necessario che il provvedimento impugnato mantenga effetti concreti che la decisione di cassazione possa incidere; altrimenti il rimedio è privo di utilità.
- Quando si contesta la motivazione del GIP riproducente le richieste del PM, è utile documentare la identità formale e la mancanza di argomentazione autonoma mostrando le parti sovrapponibili; tuttavia l'incidenza pratica di tale censura dipende dalla persistenza dell'interesse a impugnare.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse per cessazione della misura, è improbabile l'assoggettamento alle spese processuali o all'ammenda.
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